Costituzione - Art. 48
Dispensa sull'art. 48 della costituzione, cioè il diritto al voto, i sistemi elettorali e il referendum (5 pagine formato doc)
Art.
48: diritto di voto In base all’art. 481 Cost “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Si può affermare quindi che tutto il corpo elettorale (l’insieme degli elettori) è costituito da tutti i cittadini, anche se vivono all’estero, che abbiano compiuto 18 anni. La Costituzione stabilisce comunque dei limiti a questo diritto. Quanto all’età, essa è elevata a 25 anni per le elezioni al Senato. Il terzo comma dell’art. 48 prevede inoltre il limite del diritto di voto nei casi di incapacità civile e d’indegnità morale o per effetto di sentenza penale irrevocabile. Il secondo comma dell’art. 48 stabilisce le caratteristiche del voto che sono: - personale, il voto si deve esprimere personalmente dunque non è ammesso il voto per procura - uguale, ogni elettore ha a disposizione un solo voto e ogni voto vale per uno - libero, l’elettore non deve subire alcuna coartazione - segreto, condizione essenziale della libera manifestazione della volontà dell’elettore.