Riassunto sulle Regioni e gli Enti locali

le nozioni fondamentali da testo universitario di diritto costituzionale (5 pagine formato doc)

Appunto di mircomangiabene
Riassunto sulle Regioni e gli Enti locali - Accanto all’apparato amministrativo centrale si pone un sistema di enti territoriali dotati di forme d’autonomia.
L’impianto originario dello Stato regionale ha subito profonde trasformazioni. La Costituzione, oltre a configurare il sistema, risolve anche i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Le Regioni sono enti dotati di ampia autonomia e anche di funzione normativa.
L’assento centralista del Regno entrò in crisi dopo il periodo fascista, la forma dello stato regionale venne scelto per diversi motivi: garantire un’efficienza amministrativa per le questioni locali e ridurre la distanza tra governati e governanti. Infine, sempre in forza al principio di separazione dei poteri, si tento di frazionare il potere esecutivo e quello legislativo.


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La presenza di due regioni provviste di particolare ampiezza portò all’adozione di due differenti tipologie di Regioni, ad autonomia ordinaria ed ad autonomia speciale. La Costituzione, pone tuttavia come punto fondamentale, la solennità della Repubblica promuovendo – accanto ad essa – autonomia e decentramento. In tal modo afferma la sovranità dello Stato e – seppur riconoscendo autonomia agli enti territoriali – non ne attribuisce sovranità. L’autonomia è la potestà di autodeterminazione nell’esercizio di pubbliche funzioni. Le Regioni seguono il principio organizzativo che prevede un dislocamento su territorio dei centri decisionali.  Si istituirono due forme di Regioni, speciali le quali erano dotate di particolari forme d’autonomia e provviste di statuti speciali approvati con legge costituzionale, e ordinarie le cui condizioni di autonomia erano definite in maniera uniforme.

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Relativamente alla potestà legislativa le Regioni furono dotate del potere di emanare fonti primarie. La legislazione venne suddivisa, sulla base della concorrenza statale, in esclusiva che precludeva qualsiasi intervento del legislatore nazionale, concorrente ove la Regione è costretta ad adeguare la normazione ad una “legge cornice” statale, oppure legislazione integrativa – attuativa ove alle Regioni è consentito di adattare le esigenze nazionali a livello territoriale ma solo nei limiti posti dall’ente della P.A.

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