Riassunto: Diritto del lavoro della Comunità Europea
Riassunto del libro di Roccella e Treu (127 pagine formato doc)
Riassunto: Diritto del lavoro della Comunità Europea - CAPITOLO 1
PRINCIPI ISPIRATORI ED EVOLUZIONE STORICA DELLE POLITICHE COMUNITARIE
1.
I PRECEDENTI: I PRINCIPI SOCIALI DEL TRATTATO CECA
È osservazione comune che le motivazioni, come le indicazioni, fondamentali dei trattati comunitari sono economiche e riguardano solo indirettamente i problemi del lavoro.
Le preoccupazioni sociali erano «secondarie» rispetto a quella centrale di promuovere 1 grande mercato unificato, fondato sulla concorrenza. Questo perché era radicata la fiducia nelle capacità spontanee del mercato di promuovere anche il miglioramento e l’armonizzazione dei sistemi sociali (come affermava l’art. 117 del Trattato di Roma).
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Questa impostazione è già presente nel Trattato di Parigi (1951), che costituisce il 1° mercato unificato, quello Ceca, nei settori del carbone e dell’acciaio.
Sul piano dei principi non mancano affermazioni di rilievo sociale:
1) gli artt. 2 e 3 del Trattato Ceca pongono come obiettivo comunitario «l’incremento dell’occupazione» e il «miglioramento del tenore di vita negli Stati membri» e attribuiscono alle autorità della Ceca il compito di «promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera, permettendone l’uguagliamento nel progresso» in tutte le industrie del settore. Ma tali enunciazioni non sono supportate da elementi normativi; al contrario il Trattato esclude ogni competenza sovranazionale in materia sociale.
Gli interventi di carattere sociale + significativi previsti dal Trattato CECA, coerentemente con i suoi obiettivi, riguardano la riconversione professionale e il riadattamento dei lavoratori investiti dalle crisi aziendali e dalle ristrutturazioni conseguenti alla creazione del mercato unico (la 1° ipotesi considerata) e poi alle trasformazioni tecnologiche. Gli artt. 46 e 56 autorizzano l’Alta Autorità istituita dal Trattato a studiare e finanziare programmi di «creazione di nuove attività economicamente sane e in grado di assicurare il reimpiego produttivo della manodopera resasi disponibile».
Gli interventi di carattere sociale + significativi previsti dal Trattato CECA, coerentemente con i suoi obiettivi, riguardano la riconversione professionale e il riadattamento dei lavoratori investiti dalle crisi aziendali e dalle ristrutturazioni conseguenti alla creazione del mercato unico (la 1° ipotesi considerata) e poi alle trasformazioni tecnologiche. Gli artt. 46 e 56 autorizzano l’Alta Autorità istituita dal Trattato a studiare e finanziare programmi di «creazione di nuove attività economicamente sane e in grado di assicurare il reimpiego produttivo della manodopera resasi disponibile».
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2) Un altro principio importante del Trattato di Parigi, rafforzato nel successivo Trattato di Roma, è quello del libero accesso alle occupazioni nei 2 settori, senza discriminazione di nazionalità, x i lavoratori in possesso di 1 «qualificazione professionale confermata» (art. 69).
Nel Trattato istitutivo dell’EURATOM si ritrovano principi analoghi in materia di libera circolazione di personale qualificato nel campo nucleare (art. 96), salvo i limiti derivanti da ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Riceve anche particolare attenzione la protezione della salute dei dipendenti dai pericoli risultanti dalle radiazioni ionizzanti (artt. 30, 39).
2. I PRINCIPI DEL TRATTATO DI ROMA (1957) - Anche nel Trattato istitutivo della Cee la dimensione sociale è secondaria alle questioni economiche: art. 117 «gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera che consenta la loro parificazione nel progresso», ma si aggiunge che tale miglioramento discenderà in primo luogo dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l’armonizzazione dei sistemi sociali. Nel caso in cui l’automatismo di mercato non operasse, potranno servire le «procedure previste dal Trattato» e il «ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative».
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