Diritto penale: storia e principi

La storia e i principi del diritto penale: riassunto dettagliato (110 pagine formato doc)

Appunto di genny47

DIRITTO PENALE: STORIA E PRINCIPI

Introduzione.

Il diritto penale. 1.    I tre aspetti del diritto penale moderno
Il diritto penale è il complesso delle norme di diritto pubblico che prevedono quei particolari fatti illeciti, per i quali sono comminate conseguenze penali, variabili anche in rapporto alla personalità dell'autore. Fatto, personalità, conseguenze, sono i tre pilastri su cui poggia il diritto penale moderno e i tre fondamentali capitoli della moderna scienza penale.

Il fatto illecito costituisce la base fondamentale ed insopprimibile del diritto penale: senza il fatto o prescindendo da esso avremmo un diritto penale delle intenzioni, poliziesco e liberticida.
La personalità dell'autore è il momento illuminante ed umanizzante del diritto penale moderno, il cui vero oggetto non può che essere costituito dall'azione di un uomo che ha una sua personalità. La personalità dell’autore rileva anche in rapporto alle conseguenze penali che non potrebbero conseguire alcuna finalità razionale se prescindessero da essa.

La dichiarazione universale dei diritti umani: commento

DIRITTO PENALE E PROCESSO

Le conseguenze penali sono il marchio che contrassegna e contraddistingue, formalmente, l'illecito penale da ogni altro illecito giuridico e costituiscono gli strumenti di dissuasione e rieducazione attraverso cui ogni società organizzata combatte e controlla il fenomeno della criminalità.
Rispetto al fatto, alla personalità ed alle conseguenze  si pongono i tre perenni e ricorrenti problemi del diritto penale:
1)    nell'ambito dei fatti umani quali sono i fatti che vengono selezionati come reati e in base a quali criteri avviene la criminalizzazione?  
2)    chi delinque è libero, determinato o condizionato?  
3)    quali sono gli strumenti penali più idonei per contenere la delinquenza, prevenendo la caduta e la ricaduta nel reato?
2.    Il fatto criminoso
Primo e lacerante problema delle scienze criminali è la definizione di criminalità: la criminalità è una realtà ontologico-naturalista o una mera creazione politico-sociale, una entità giusnaturalistica o un semplice dato giuspositivistico?  Il diritto penale presenta, accanto ad un largo coefficiente di variabili storiche, un nucleo sostanziale di costanti , indipendenti dalle valutazioni contingenti dei singoli legislatori e dal mutare delle strutture politiche economiche e sociali. Il diritto penale, perciò, se è anche politica, non è tutto politica.
Nondimeno il diritto penale è, in misura determinante, condizionato anche dalla politica e quindi dalla storia, poiché ogni sistema presenta anche le variabili criminali , strettamente dipendenti dal tipo di ordinamento politico sociale.

DIRITTO PENALE INTERNAZIONE E DIRITTI UMANI

E proprio rispetto all'area delle varianti storiche, il diritto penale più di ogni altro ramo del diritto è lo strumento più immediato per proteggere ma anche per negare i diritti umani fondamentali. Come la sua non sempre lusinghiera storia comprova, esso può svolgere la funzione:  
1)    di un diritto penale dell'oppressione, rispondente in passato agli ordinamenti di tipo assolutistico;  
2)    di un diritto penale del privilegio, tipico delle società strutturate su profonde discriminazioni tra classi sociali;  
3)    di un diritto penale della libertà, che in una equilibrata sintesi delle posizioni della vittima e del reo, da un lato tuteli i diritti fondamentali dei cittadini e gli interessi della comunità sociale; dall'altro assicuri ai soggetti agenti la certezza e l'eguaglianza giuridica.

DIRITTO PENALE: PRINCIPI

3.    La personalità dell’autore. Il problema dominante in materia, se cioè chi delinque sia libero, determinato o condizionato nelle proprie azioni, è invece più strettamente dipendente dalla premessa filosofico-scientifica. Sotto questo profilo si possono storicamente distinguere tre tipi fondamentali di diritto penale:  
1)    un diritto penale della responsabilità morale, che pone a proprio fondamento il postulato della libertà assoluta indifferenziata del volere dell'uomo come causa cosciente e libera (perciò irresponsabile), e del proprio agire.  
2)    un diritto penale della pericolosità sociale, che muovendo dall'opposto postulato deterministico per cui l'uomo è determinato al delitto da cause inerenti alla sua struttura biologica o all'ambiente sociale in cui è vissuto, si fondano non sulla responsabilità morale ma sulla pericolosità del soggetto.
3)    un diritto penale misto, fondato sul dualismo responsabilità-pericolosità.  
Con l'apertura del diritto penale moderno verso la personalità del soggetto si è gettato un ponte tra il diritto penale e la criminologia. Pur nella loro autonomia di scienze il diritto penale e la criminologia vivono in un rapporto di complementarietà necessaria ed di interdipendenza.