L'OBBLIGAZIONE (DIRITTO PRIVATO)
la fisiologia del rapporto obbligatorio - la patologia del rapporto obbligatorio - le fonti delle obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito (10 pagine formato doc)
Untitled LE OBBLIGAZIONI Il rapporto obbligatorio (rapporto giuridico) è caratterizzato in modo essenziale dalla presenza di due parti che prendono il nome di creditore e di debitore, che devono comportarsi secondo le regole della correttezza (vedi buona fede).
Nel rapporto obbligatorio l'attuazione dell'interesse (diritto di credito) cui è portatore il creditore dipende dall'operato del debitore: se esegue la prestazione che costituisce oggetto dell'obbligazione, realizza l'interesse del creditore ed estingue il vincolo (c.d. adempimento). La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse del creditore. La regola della patrimonialità della prestazione deve essere vista in luce di una duplice esigenza. La prima di queste esigenze si traduce in un limite ai beni o ai servizi deducibili in obbligazione: il loro dover essere suscettibili di valutazione economica esclude automaticamente dal novero delle prestazioni tutti quei beni o servizi i quali si sottraggono ad una stima monetaria (organi umani, prestazioni sessuali, ecc.). La seconda esigenza trova fondamento nel fatto che la mancata esecuzione della prestazione prevede pur sempre misure di tipo risarcitorio, le quali a loro volta presuppongono un danno da stimarsi e liquidarsi in termini monetari. Più importante è invece il richiamo alla necessaria presenza di un interesse del creditore che ne costituisce la stessa ragion d'essere: infatti, in assenza di un interesse del creditore, il rapporto obbligatorio sarebbe considerato dall'ordinamento giuridico privo di giustificazione e quindi senza valore. Inoltre è opportuno sottolineare che tratto fondamentale dell'obbligazione è la sua coercibilità ovvero la mancata esecuzione della prestazione dà luogo ad una reazione da parte del sistema giuridico che assume varie forme inclusa l'esecuzione forzata della prestazione stessa. Le fonti delle obbligazioni sono quelle indicate dal legislatore ossia il contratto, il fatto illecito o ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Le regole che disciplinano l'adempimento dell'obbligazione possono essere raggruppate nel modo che segue: 1) Regole su chi deve eseguire e chi può ricevere la prestazione I soggetti del rapporto obbligatorio - creditore e debitore - sono normalmente determinati ma talvolta può accadere che mentre l'obbligazione si va perfezionando non sia ancora possibile individuare esattamente il creditore: in evenienze di questo tipo il creditore pur non essendo attualmente determinato è tuttavia determinabile ad es. sulla base dei criteri individuati nella promessa e ciò è considerato dalla legge sufficiente. Diversamente, nelle obbligazioni reali la prestazione è collegata alla titolarità del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Il solo modo di disfarsi delle obbligazioni reali consiste nel disfarsi della titolarità del diritto mediante il trasferimento del bene a terzi o la rinun