Il contratto
Annotazioni tratte dal libro "Istituzioni di diritto civile" di P. Perlingieri (19 pagine formato doc)
1.
Autonomia privata, eteronomia e autotutela
Uno dei concetti cardine del sistema giuridico è quello di "autonomia privata", quale potere riconosciuto dall'ordinamento giuridico al "privato" di autoregolare i propri interessi, che se conformi al diritto, per la parte ho le parti che lo hanno creato, assume forza di legge. Dalla definizione di autonomia privata emergono due fenomeni: A) l'eteronomia; B) l'autotutela.
A) L'eteronomia consiste nella creazione di regole da parte di un soggetto provvisto di un potere pubblico. Sono atti di eteronomia la legge, il provvedimento amministrativo, la sentenza.
B) l'autotutela, diversamente dall'autonomia, indica il potere di tutelare da sé i propri interessi. Tuttavia negli ordinamenti è sancito l'onere di adire gli organi giurisdizionali per ottenere la protezione dei propri interessi.
2. Autonomia individuale e collettiva, di scambio e associativa.
Rispetto al tipo di interesse autoregolato si prospetta la partizione fra autonomia individuale e autonomia collettiva. La prima indica il potere di regolare interessi di pertinenza esclusiva dei soggetti. L'autonomia collettiva designa invece, il potere riconosciuto agli enti di regolare interessi delle categorie professionali o sociali e essi rappresentano. Ad esempio: il potere delle associazioni sindacali di concludere i contratti collettivi di lavoro. Ai fini della distinzione fra autonomia "individuale" e "collettiva" è rilevante il tipo di interesse da regolare. Così mentre l'autonomia collettiva non può competere al soggetto individuo, quella individuale va riconosciuta non soltanto quest'ultimo, ma anche al soggetto-ente (es.: si pensi all'interesse del singolo lavoratore nel non essere licenziato)
Uno dei concetti cardine del sistema giuridico è quello di "autonomia privata", quale potere riconosciuto dall'ordinamento giuridico al "privato" di autoregolare i propri interessi, che se conformi al diritto, per la parte ho le parti che lo hanno creato, assume forza di legge. Dalla definizione di autonomia privata emergono due fenomeni: A) l'eteronomia; B) l'autotutela.
A) L'eteronomia consiste nella creazione di regole da parte di un soggetto provvisto di un potere pubblico. Sono atti di eteronomia la legge, il provvedimento amministrativo, la sentenza.
B) l'autotutela, diversamente dall'autonomia, indica il potere di tutelare da sé i propri interessi. Tuttavia negli ordinamenti è sancito l'onere di adire gli organi giurisdizionali per ottenere la protezione dei propri interessi.
2. Autonomia individuale e collettiva, di scambio e associativa.
Rispetto al tipo di interesse autoregolato si prospetta la partizione fra autonomia individuale e autonomia collettiva. La prima indica il potere di regolare interessi di pertinenza esclusiva dei soggetti. L'autonomia collettiva designa invece, il potere riconosciuto agli enti di regolare interessi delle categorie professionali o sociali e essi rappresentano. Ad esempio: il potere delle associazioni sindacali di concludere i contratti collettivi di lavoro. Ai fini della distinzione fra autonomia "individuale" e "collettiva" è rilevante il tipo di interesse da regolare. Così mentre l'autonomia collettiva non può competere al soggetto individuo, quella individuale va riconosciuta non soltanto quest'ultimo, ma anche al soggetto-ente (es.: si pensi all'interesse del singolo lavoratore nel non essere licenziato)