Le donazioni

Note sintetiche di diritto privato sui caratteri delle donazioni, disciplina, carattere, revoca (7 pagine formato doc)

Appunto di greenqueen
La donazione è,secondo l'art.
769,il contratto con il quale,per spirito di liberalità,una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario),disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione (di dare e non di fare). Essa presenta una struttura bilaterale,in quanto è necessario,per la sua perfezione,il consenso,l'incontro della volontà di due parti:occorre la volontà del donante di arricchire l'altra senza corrispettivo e l'accettazione dell'altra. Solo in via eccezionale tale accettazione non è necessaria:questo nell'ipotesi di donazione obnuziale.

Elementi denotativi del contratto di donazione sono quindi lo spirito di liberalità e l'arricchimento.

  • Spirito di liberalità (animus donandi): costituisce la causa del contratto,che non si identifica (come per tutti gli altri contratti) con il motivo che induce il soggetto a compiere l'atto;
  • Arricchimento del donatario: ovvero l'incremento del patrimonio del donatario,non un mero vantaggio (come si riscontra nei negozi a titolo gratuito come il comodato o il mandato gratuito).
    L'arricchimento può realizzarsi o disponendo a favore di un altro soggetto di un diritto,oppure assumendo verso il donatario un'obbligazione di dare e non di facere.
Rispetto la donazione è inammissibile la figura del contratto preliminare. Infatti la donazione deve essere spontanea,non si può avere un contratto diretto a creare l'obbligo di concludere una donazione che il soggetto deve essere libero di compiere o no. Per questo motivo,anche la promessa di donazione è nulla.

Donazione remuneratoria

E' una donazione qualificata dalla peculiarità dei motivi, è fatta per riconoscenza,in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione o per riconoscenza (art. 770). La donazione remuneratoria ha un trattamento differenziato rispetto la donazione ordinaria poiché è irrevocabile (art. 805),non obbliga a prestare gli alimenti per il donante (art. 437),ma comporta a carico del donante la garanzia per evizione,nei limiti di cui all'art. 797 n. 3 (fino alla concorrenza dell'ammontare delle prestazioni ricevute dal donante.