Possesso e detenzione: definizione
Il possesso consta di: corpus possessionis e animus possidendi. Si distingue in: possesso titolato; possesso non titolato. Dispensa sulle caratteristiche del possesso e la detenzione e definizioni (8 pagine formato doc)
POSSESSO E DETENZIONE: DEFINIZIONE
Lezione 8.
Il possesso e la detenzione. Questa lezione ha ad oggetto lo studio della situazione di fatto che si concreta nel possesso.Il possesso consta di:
- orpus possessionis: potere di fatto sulla cosa;
- animus possidendi: atteggiamento del soggetto che si comporta con la cosa come se ne fosse il proprietario o se vantasse su di essa un diritto reale
Si distingue in:
- possesso titolato: possesso legittimato da un titolo che giustifichi il potere di fatto esercitato sulla cosa;
- possesso non titolato che, invece, non è legittimato da alcun titolo. Potrà essere di buona o mala fede, a seconda che il possessore ignori o meno di ledere un diritto altrui (art. 1147 c.c.).
La ragione della garanzia del possesso, da alcuni negata essendo quest'ultimo una mera situazione di fatto, si giustifica con alcune teorie:
- teoria dell'apparenza, che privilegia la tutela di ci appare l'effettivo titolare del bene;
- teoria della tutela dell'ordine sociale, che ne ravvisa la necessità per esigenze di ordine pubblico e per la salvaguardia della pace sociale.
Possesso e detenzione: significato
DETENZIONE, SIGNIFICATO
La detenzione, invece, consta di:
• corpus possessionis: potere di fatto sulla cosa;
• animus detinendi: atteggiamento del soggetto che manifesta l'intendimento di voler disporre della cosa, senza però esercitare su di essa i poteri che spetterebbero al proprietario o al titolare di altri diritti reali;
• laudatio possessoris: riconoscimento che il possesso della cosa detenuta è di altri.
N. B. L'art. 1141.1 c.c. stabilisce che, fino a prova contraria, si presume essere il possessore della cosa chiunque eserciti su di essa il possesso, al di là della qualificazione del suo animus.
Situazioni di possesso e detenzione: riassunto di diritto privato
DETENZIONE, DEFINIZIONE GIURIDICA
Caratteristiche del possesso:
- acquisto:
- (a titolo originario) apprensione materiale unilaterale (purchè non avvenga per mera tolleranza);
- (a titolo derivativo) consegna della cosa: effettiva (consegna materiale della cosa stessa); simbolica ( la c.d. "traditio ficta", ad es., documenti riguardanti la cosa), nelle sottospecie di: constitutum possessorium: mutamento del possesso in detenzione; traditio brevi manu: acquisto del possesso da parte di chi aveva la mera detenzione.
- Interversione nel possesso : è il mutamento della situazione di detenzione in possesso. Si verifica, ex art. 1141.2 c.c. esclusivamente per:
- causa proveniente da terzi;
- opposizione di fatto del detentore contro il proprietario e/o il possessore.
- Presunzioni che assistono il possessore:
- di possesso intermedio: se l'attuale possessore dimostra di aver precedentemente posseduto, si presume, fino a prova contraria, che abbia
- posseduto anche nel periodo intermedio (art. 1142 c.c.);
- di possesso anteriore: se il possessore attuale dimostra di avere un titolo che legittimi il suo possesso, si presume che quest'ultimo sia iniziato dalla data del titolo stesso (art. 1143 c.c.)
- Successione dell'erede (nella stessa posizione del defunto (art. 1146.1 c.c.).
- Accessione del successore a titolo particolare. Costui può aggiungere il proprio possesso a quello del precedente possessore, ai fini dell'usucapione (art. 1146.2 c.c.).
“POSSESSO VALE TITOLO”: quando si tratta di beni mobili, chi acquista in buona fede da un alienante è considerato a tutti gli effetti proprietario, purchè sussista un titolo idoneo al trasferimento del diritto (art. 1153 c.c.).