L'Atto Introduttivo

Le forme dell'atto introduttivo: citazione e ricorso; i requisiti di contenuto-forma dell'atto introduttivo; i vizi dell'atto introduttivo; il coordinamento tra l'art. 164 e l'art. 294; la costituzione dell'attore; la costituzione del convenuto; la mancata costituzione delle parti (138 pagine formato doc)

Appunto di antimoverde85
  1. - Le forme dell'atto introduttivo: citazione e ricorso
Secondo quanto previsto dall'art.
99 ( Principio della domanda ) :" chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".

Questo principio esprimere il divieto di iniziativa processuale d'ufficio, infatti mira a garantire la terzietà del giudice di fr onte alla controversia ed è una conseguenza del riconoscimento in capo un soggetto di un diritto disponibile garantito e tutelato dall'ordinamento.

Quindi, perché una controversia sia portata dinanzi ad un giudice, è necessario che qualcuno prenda il iniziativa , e i modi attraverso i quali il processo può essere introdotto sono essenzialmente 2: con un atto di parte che assume la forma dell'atto di citazione o del ricorso:
  • RICORSO : è l'atto introduttivo con cui la parte si rivolge direttamente al giudice esponendogli i termini della questione; sarà poi il giudice che, nel rispetto del principio del contraddittorio e non potendo di norma decidere inaudita altera parte, fisserà l'udienza e provvederà a far sì che il ricorso con il suo successivo provvedimento di fissazione dell'udienza sia portato a conoscenza dell'altra parte. Si ritiene che dal giorno in cui viene depositato il ricorso, nella cancelleria del giudice competente, si avrà litispendenza Il modo del ricorso è coerente con l'idea che vede il giudice dominus del processo, cui spetti cadenzarne i tempi e gli sviluppi
  • L' ATTO DI CITAZIONE : è l'atto con cui la parte ( l'attore ) si rivolge direttamente alla parte avversa, cioè il convenuto, invitandolo a comparire davanti al giudice in un luogo e in una data determinati per discutere della causa oppure invitandolo ad instaurare un contraddittorio preliminare alla successiva udienza di discussione davanti al giudice.
Tale atto di iniziativa contiene non solo l'esposizione della pretesa (editio actionis) ma anche la chiamata (vocatio in ius)del convenuto che deve comparire nell'udienza fissata dall'attore.

L'atto di citazione viene quindi notificato al convenuto tramite ufficiale giudiziario e poi depositato presso la cancelleria del giudice competente.

Nel momento in cui avviene la notificazione dell'atto di citazione al convenuto si verifica la litis pendenza,ossia il processo ha inizio. La forma della citazione assegna al giudice una funzione neutrale.