Diritto tributario - Parte Ordinaria e Parte Speciale
Tesauro - Fedrerico II - Napoli - Economia Ingrosso M. - S.U.N. - Capua - Economia (23 pagine formato doc)
PARTE ORDINARIA
CAPITOLO I
GLI ISTITUTI
LA NOZIONE DI TRIBUTO
Il tributo è un’entrata acquisita iure imperi o coattiva, ossia un’entrata la cui abbligatorietà è imposta con un atto dell’autorità, senza che vi concorra la volontà dell’obbligato.
La finalità del tributo è quella di procurare un’entrata alle’ente pubblico.
LA CLASSIFICAZIONE TRADIZIONALE: IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
1. Imposta: è un tributo posto in essere da un soggetto passivo che non ha alcuna relazione con l’attività dell’ente pubblico (iva-irpef- ires)
2. Tassa: è un tributo avente come presupposto la fruizione di un servizio pubblico (enel)
3. Contributo: è un tributo che ha come presupposto l’arricchimento che determinate categorie di soggetti ritraggono dall’esecuzione di un’opera pubblica ( contributo scolastico)
CAPITOLO II
LE FONTI
LA RISERVA DI LEGGE
Secondo l’art.23 della costituzione: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Per la riserva di legge si intende la garanzia dei singoli.
ESEGESI DELL’ART.23 COSTITUZIONE
I problemi esegetici (interpretativi) posti dall’art.23 cost. sono 2:
1. Tutela la liberta e proprietà individuale. Il cittadino è libero di stipulare il contratto, ma si riduce alla possibilità di scegliere tra la rinuncia al soddisfacimento di un bisogno essenziale e l’accettazione di obblighi e condizioni prefissate.
2. Il termine legge, assunto nell’art.23 cost., sta per indicare non soltanto legge statale ordinaria, ma ogni atto normativo avente forza di legge.
3. La riserva è relativa, non assoluta, cioè la legge può solo porre le basi della disciplina della materia.