Il processo tributario

Piccola dispensa esplicativa sul processo tributario (15 pagine formato pdf)

Appunto di contessanews
FONTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Le norme che disciplinano la commissione ed il processo tributario sono contenute in due dd.lgs emanati in attuazione della legge di delega contenuta nella finanziaria del 1992.


I due decreti, 545 e 546 disciplinano rispettivamente le commissioni ed il processo.

Per quanto non previsto dalle norme dei decreti si applicano le norme contenute nel codice di procedura civile che va a svolgere quindi un ruolo suppletivo da norma di ius generalis.

LE COMMISSIONI si dividono in Regionali e Provinciali (quelle regionali hanno anche sedi decentrate) Provinciali e regionali.

Il ricorso alla commissione va proposto nel tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio o l’ente che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre (che si impugna).
Anche per l’appello si segue il criterio territoriale: è investita dell’appello la commissione regionale della regione in cui ha sede la commissione che si è pronunciata in primo grado.

Le commissioni sono articolate in due gradi di giudizio di merito e la possibilità di un ricorso in cassazione

Sono formate da tre giudici tra cui un presidente che deve essere un magistrato.

A capo dell’ordinamento tributario c’è un “consiglio di presidenza della giustizia tributaria”, una sorta di CSM.
I membri del consiglio vengono eletti dai membri delle commissioni tributari provinciali e regionali.
Il consiglio ha alcuni compiti specifici: )deliberare sulle nomine dei presidenti di commissione )stabilire regole e criteri per l’assegnazione dei ricorsi, le graduatorie ) scegliere i membri delle commissioni come vedremo sotto

I membri delle commissioni, infatti, non vengono reclutati come per la magistratura ordinaria, attraverso concorso, ma scelti dal consiglio tra un elenco di candidati ordinati in una graduatoria. Questi vengono poi formalmente nominati dal presidente della repubblica su proposta del ministero dell’economia e delle finanze.