contratti di locazione e prestito
La locazione, è un contratto col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra parte (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (art. 1571) (2 pagine formato doc)
CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI PRESTITO CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI PRESTITO La locazione,un contratto col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra parte (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (art.
1571). In base al tipo di bene concesso in godimento si distinguono diverse figure di locazione: - beni mobili (locazione vera e propria, disciplinata dal CC); - locazione di immobili urbani ad uso abitativo; - locazione di immobili urbani ad uso abitativo non soggette alla legge speciale ma alle disposizioni generali del CC; - locazione di immobili urbani ad uso commerciale; - locazione di beni produttivi (affitto). La locazioneun contratto: - consensuale (si perfeziona col consenso); - prestazioni corrispettive (il locatore concede il bene in godimento ed il conduttore paga il canone locativo); - di durata (le prestazioni si protraggono nel tempo); - effetti obbligatori (col contratto non si trasferiscono ne costituiscono diritti reali a favore del conduttore); - oneroso (le parti sopportano un sacrificio patrimoniale: locatore perde godimento della cosa, conduttore paga il canone). Anche per la locazione devono essere presenti gli elementi essenziali previsti a pena di nullità (accordo, causa, oggetto, la forma). Durata della locazione: la legge ha previsto termini massimi e minimi per la durata del contratto. Il CC si preoccupa solo di fissare il termine massimo inderogabile di 30 anni (locazione superioreridotta al termine suddetto). Sono previste eccezioni per locazioni di case consentite per tutta la durata della vita dell'inquilino e per 2 anni successivi alla sua morte, locazione di fondi rustici destinata al rimboschimento: termine massimo 99 anni. La locazione ultranovennaleconsiderata atto di straordinaria amministrazione edrichiesta forma scritta, pena nullità e se ha oggetto beni immobili deve essere trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari. Cessazione della locazione: - locazione senza indeterminazione di tempo: non cessa se prima della scadenza stabilita dalla legge uno dei contraenti non comunica all'altro disdetta nel termine determinato dalle parti o dagli usi (orale o lettera raccomandata); - locazione per un tempo determinato: cessa con lo spirare del termine senza che sia necessaria la disdetta. La locazione viene tacitamente rinnovata, se scaduto il termine, il conduttore rimane edlasciato nella detenzione della cosa locata. Obblighi del locatore: - consegnare la cosa in buono stato di manutenzione ed immune da vizi, pertanto egliobbligato alla garanzia per vizi occulti o non facilmente conoscibili dal conduttore; - mantenere la cosa in condizioni da servire all'uso convenute, pertanto deve provvedere alle riparazioni necessarie salvo quelle di piccola manutenzione e non può compiere innovazioni che possano diminuire il godimento della cosa da parte del conduttore; - garantire il pacifico godimento della cosa durante la locazione, la