Cose, beni e diritti reali: riassunto
Classificazione dei beni nel diritto romano e i diritti reali: riassunto (2 pagine formato pdf)
COSE, BENI E DIRITTI REALI: RIASSUNTO
Cose, beni e diritti reali.
Nozioni generaliAl giorno d’oggi bene è qualsiasi cosa che ha l’attitudine a soddisfare un bisogno od interesse umano; il concetto romanistico di res, invece, era meno ampio poiché la giurisprudenza romana non considerava res le entità immateriali se non si traducevano in una cosa materiale. Era più ampio invece il concetto di
oggetto di diritto, vale a dire “ciò che serve al soddisfacimento dei bisogni umani e su cui insiste il diritto di un individuo”.
Res in commercio e res extra commercium
Principale distinzione tra le res era quella tra res in commercio e le res extra commercium. Il termine commercium definiva la sfera giuridica patrimoniale, per cui le res extra commercium erano le cose che non potevano essere oggetto di rapporti patrimoniali. I romani distinguevano le res extra commercium in due categorie: le res humani iuris e le res divini iuris.
Quali sono i diritti reali di godimento
BENI E DIRITTI REALI: RIASSUNTO
Appartenevano alle res humani iuris:
1. le res communes omnium che non erano suscettibili di apprensione individuale ma di cui ognuno poteva usufruire e acquistare la proprietà, erano: l’aria, l’acqua piovana, il mare e il lido del mare;
2. le res publicae che erano le res populi e potevano rientrarvi sia res appartenenti a privati ma uscite dalla loro disponibilità mediante publicatio, sia res acquistate dallo stato come bottino di guerra, queste per essere extra commercium dovevano essere publico usui destinatae altrimenti costituivano patrimonio dello stato e divenivano in commercio;
3. infine le res universitatis, cioè quelle appartenenti ai municipia e alle colonie.
Appartenevano alle res divini iuris:
1. le res sacrae che erano destinate al culto degli dei superi, come gli arredi sacri e i templi. Una cosa diveniva sacra tramite la cerimonia della consacratio e cessava di esserla con la cerimonia inversa della profanatio;
2. le res religiosae, quelle cioè destinate al culto dei defunti come i sepolcri o gli oggeti destinati all’ornamento del cadavere;
3. ed infine le res sanctae, cioè quelle cose non appartenenti alle divinità ma poste sotto la loro protezione (mura e porte della città, confini dei fondi etc…).
Per quanto riguarda le res in commercio la distinzione va più per il sottile, poiché sono molte le res che fanno parte di questa categoria e altrettante sono le suddivisione interne alle varie cose.
Definizione dei diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca
I BENI, DIRITTO PRIVATO
Fanno parte delle res in commercio:
1. le res corporales (che possono essere toccate) e le res incorporales (che non possono essere toccate e di cui fanno parte anche i iura praediorum urbanorum et rusticorum);
2. le res mancipi, cioè quelle che sin dall’antichità avevano costituito oggetto di mancipium, che si trasferivano con la mancipatio o la in iure cessio e che erano necessariamente collegate alla vita della famiglia, ne facevano parte i fondi situati in solo italico (o provinciale che godevano dello ius italicum), le servitù prediali rustiche più antiche, gli schiavi, gli animali da tiro e da soma, e le res nec mancipi, cioè quelle che si trasferivano con la semplice traditio e che non erano collegate alla vita della famiglia;
3. le res semplici (che costituiscono una unità organica indipendente), le res composte (che risultavano dall’unione di più cose in modo da formare un complesso unitario) e le res omogenee (le singole res pr conservando la loro essenza e autonomia, per la funzione socio-economica che svolgevano tutte insieme, diventavano oggetto di un’unica denominazione);
4. le cose divisibili (suscettibili di essere dvise in più parti) e indivisibili (che non potevano essere divise senza determinare la perdità della loro utilità);
5. le cose fruttifere (capaci di dare periodicamente prodotti materiali pur rimanendo intatte e conservando la loro destinazione), e le cose infruttifere (tutte le cose incapaci di produrre frutti);
6. le cose consumabili (cioè quelle che erano suscettibili di una sola utilizzazione perché quelle cose finivano, venivano alienate o trasformate), e le cose inconsumabili (cose suscettibili di un uso ripetuto finchè non si distruggevano);
7. le cose fungibili (cose che appartengono alla stessa categoria e che quindi possono essere sostiuite tra loro) e le cose infungibili (cose che hanno una propria individualità per cui non possono essere sostituite);
8. le cose mobili (suscettibili di essere trasportate da un luogo ad un altro senza che ne venisse alterata la struttura) e le cose immobili (tutte le altre);
9. infine le cose principali e le cose accessorie tra le quali vi era un rapporto di pertinenza che implicava pertanto anche un rapporto di subordinazione tra la cosa principale e quella accessoria ce comunque non perdeva la sua autonomia ed individualità.
I diritti reali su cosa altrui: diritti reali di godimento e di garanzia
I DIRITTI REALI
I diritti reali
I diritti reali sono quelli aventi ad oggetto una cosa e valgono erga omnes. Le caratteristiche principali di questi diritti sono:
1. l’assolutezza, poiché sono diritti che valgono nei confronti di tutti i soggetti;
2. l’immediatezza, poiché assicurano una signoria immediata sul bene oggetto del diritto;
3. la tipicità, perché sono reali solo i diritti previsti come tali da legge;
4. seguito, il titolare del diritto può perseguire la cosa che ne è oggetto dovunque e in mano di chiunque si trovi.