Processo davanti al Giudice di Pace

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Sintesi della procedura di una causa innanzi il giudice di pace (1 pagine formato doc)

Processo davanti al Giudice di pace
La causa innanzi al giudice di pace (laureato in giurisprudenza che svolge funzioni di magistrato onorario/non togato, cioè senza aver superato il concorso pubblico per esami) inizia proponendo un atto di citazione al convenuto a comparire in udienza fissa art.315 cpc.
Il contenuto dell' atto  art 318 cpc, cosi come l'intera procedura,  risulta decisamente semplificato rispetto a quello previsto per il processo ordinario art 163 c.p.c (Tribunale). In particolare: non bisogna avvertire il convenuto delle conseguenze di una sua  costituzione tardiva (in quanto non incorrerà in nessuna decadenza), non è necessario l'invito a costituirsi e la formulazioni di dettagliate conclusioni.


Per quanto riguarda la comparsa di costituzione e risposta del convenuto, non vi è nessuna norma che obbliga la redazione per iscritto al convenuto. Inoltre può insieme all'attore costituirsi sino alla prima udienza ( depositando la comparsa di costituzione e risposta in cancelleria mentre l'attore la relativa notificazione dell'atto di citazione  con l'iscrizione a ruolo della causa accompagnata dalla ricevuta di versamento del contributo unificato) o anche durante la stessa udienza presentando i documenti direttamente al giudice.
Le parti possono stare in giudizio senza l'ausilio di un avvocato per la causa il cui valore non ecceda i 1.100 euro o se comunque autorizzate dal giudice art.317 cpc.. Considerato comunque l'elevato tecnicismo del processo (nonostante le  semplificazioni rispetto a quello ordinario) anche dinanzi il giudice di pace , nella pratica le parti preferiscono farsi difendere da un legale.


Nella prima udienza ovvero quella di comparizione e trattazione, le parti precisano i fatti posti a fondamento delle loro domande,eccezioni e difese, proporre istanze istruttorie etc. mentre il giudice può interrogare liberamente le parti e tentare la conciliazione art. 320 cpc. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale, il quale costituisce titolo esecutivo art 185 cpc.