"lineamenti di procedura penale" di g.lozzi

riassunto del libro integrato da appunti delle lezioni: i soggetti; astensione e ricusazione del giudice; la competenza; riunione e separazione dei processi; il pubblico ministero... (37 pagine formato doc)

Appunto di pdalex
Untitled PROCEDURA PENALE Il codice vigente si rifà al sistema accusatorio e distingue nettamente tra procedimento e processo penale, nella prima fase “delle INDAGINI PRELIMINARI” il pubblico ministero NON acquisisce prove ma ELEMENTI DI PROVA volti ad accertare se si debba procedere o meno all'esercizio dell'azione penale, il giudice (terzo ed imparziale) nel sistema attuale non conosce le indagini preliminari ed assiste al formarsi della prova IN SEDE DIBATTIMENTALE nel CONTRADDITTORIO delle parti LA MODIFICA DELL'ART.
111 COST. L'articolo 111 Cost. e stato modificato nel 1999 e attualmente indica i principi generali di GIUSTO PROCESSO.
Soprattutto dalla garanzia costituzionale della formazione della prova solo nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Inoltre la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. i soggetti IL GIUDICE Si deve distinguere innanzitutto tra giudici ordinari (giudice di pace, tribunale, corte d'assise) e giudici speciali (giudici militari) e tra giudici collegiali e giudici monocratici (giud. Di pace, trib.monocratico, giud.per l'ud. Preliminare, etc.) INCOMPATIBILITÁ DEL GIUDICE PENALE (art. 34-35-36-37 c.p.p.) ART. 34 c.p.p. stabilisce i casi in cui il giudice non può prendere parte al processo penale perché la sua imparzialità è intaccata da precedenti attività da lui compiute, quando cioè ha emesso la sentenza di un grado precedente, ha svolto le funzioni di GIP o GUP o PM salvo i casi in cui (indicati nel medesimo articolo) gli atti posti in essere non determinino una conoscenza degli elementi di prova o determinino il venir meno dell'imparzialità (ad es. emettere un autorizzazione sanitaria non rende il giudice incompatibile) ART. 35 c.p.p indica l'incompatibilità del giudice per ragioni di parentela. (fino al secondo grado) ART. 36-37 c.p.p. ulteriori casi di incompatibilità derivanti dall'interesse del giudice nei confronti dell'oggetto del processo o delle parti (debitori o creditori) o (art. 37) nel caso in cui abbia indebitamente espresso il proprio parere sui fatti oggetto dell'imputazione) ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE. Sono rimedi con cui si può far valere una situazione di incompatibilità del giudice. ASTENSIONE ART. 36 c.p.p. è la RINUNCIA all'esercizio della funzione a cui il giudice è obbligato se si trova in una delle situazione TASSATIVAMENTE indicate dall'art.36 (Interesse, parentela, ha svolto funzioni precedenti) RICUSAZIONE ART. 37 c.p.p. è la dichiarazione mediante la quale una parte chiede la sostituzione del giudice perché ritiene che ricorra una delle situazioni indicate nell'art. precedente o perché questi ha indebitamente espresso la propria opinione sui fatti, esiste un termine PERENTORIO (art. 38) per la richiesta che va fatta o durante l'udienza preliminare(art. 491