Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali

Appunti per l'esame di contabilità gestionale: ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali (1 pagine formato doc)

Appunto di andreamalchiodi

AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

L’ammortamento e la svalutazione delle immobilizzazioni materiali secondo la normativa civilistica.

Art. 2426, n. 2, cod. civ.: “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate in nota integrativa”.
Immobilizzazioni Materiali. Le immobilizzazioni materiali sono fattori di produzione di uso durevole, la cui utilizzazione si estende oltre un esercizio.
Ne segue che il relativo costo (di acquisto o di produzione) non può essere interamente attribuito all’esercizio in cui esso è stato sostenuto, ma va ripartito in più esercizi, ossia nei periodi in cui il “bene” partecipa al processo produttivo. Secondo il legislatore, un bene rientra nella categoria delle immobilizzazioni materiali subordinatamente alla durevole destinazione economica attribuita all’impresa (art. 2424-bis, cod. civ.).
Le immobilizzazioni materiali hanno la caratteristica di non poter essere, per principio, distolte dall’economia di un’impresa senza arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle combinazioni produttive di cui sono parte.

Piano di ammortamento: significato

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- Ammortamento. L’ammortamento è il meccanismo contabile di ripartizione di un costo pluriennale (cioè di un FP a fecondità ripetuta) lungo la sua vita utile. Essendo un costo pluriennale, l’immobilizzazione concorre alla formazione del reddito per quote di ammortamento. L’ammortamento non riduce il cash-flow, poiché non è un costo monetario: infatti, non esiste alcuna contro-variazione numeraria/finanziaria, ma solo una rettifica di un costo pluriennale (fondo ammortamento).
- Quote fisse (o costanti). Nel conteggio dell’ammortamento a quote costanti, l’assunto di partenza è che il computo della quota prescinde dal grado d’impiego del bene all’interno del processo produttivo.
È possibile slegare il computo discrezionale degli ammortamenti da scelte strumentali e patologiche volte a manovrare il livello dei risultati di bilancio.
- Quote variabili
La scelta delle quote variabili (crescenti e/o decrescenti) parte dalla premessa che il calcolo delle quote si ricollega alla stima del grado d’impiego del fattore produttivo nel processo di produzione.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Quota di Ammortamento. Non va, dunque, iscritto nel CE l’intero costo (di acquisto/produzione) dell’immobilizzazione (automezzo, macchinario, impianto, ecc.), ma soltanto la quota-parte di quel costo che si ritiene ragionevolmente correlata ai ricavi di vendita.
In altri termini, la quota di ammortamento rappresenta il concorso alla formazione del reddito di periodo dei fattori produttivi a fecondità ripetuta (immobilizzazioni).
- Svalutazione. Art. 2426, n. 3, cod. civ.: “l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, presenti un valore recuperabile durevolmente inferiore al valore di carico (valore netto contabile), deve essere iscritta a tale minore valore”.