Diritto commerciale

Domande di diritto commerciale con relative risposte. ottimo per la preparazione dell'esame (15 pagine formato doc)

Appunto di sarastor
E’ consentito a più imprenditori individuali costituire una società cooperativa con scopo consortile? Dal combinato disposto degli articoli 2247, 2511 e 2615ter del codice civile si desume che gli scopi per i quali è consentita la costituzione di società sono: lo scopo lucrativo, lo scopo mutualistico e lo scopo consortile. Per scopo lucrativo si intende, ex art.
2247, lo scopo di dividere gli utili derivanti dall’esercizio di un’attività economica svolta in comune da due o più persone. Lo scopo mutualistico consiste nella volontà dei soci di realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale attraverso lo svolgimento di un’attività d’impresa. Il risultato economico perseguito non è però la più elevata remunerazione possibile del capitale investito (lucro soggettivo), ma quello di soddisfare un comune, preesistente bisogno economico (bisogno di lavoro, di generi di consumo, di credito e così via) e di soddisfarlo conseguendo un risparmio di spesa per i beni o servizi acquistati dalla propria società(cooperativa di consumo), o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (cooperativa di produzione e di lavoro). Lo scopo consortile consiste invece nello svolgimento in comune, da parte di più imprenditori, di determinate fasi delle rispettive imprese. In corrispondenza dello scopo per cui viene costituita, la società sarà sottoposta a regole particolari e diverse: quando l’intento dei soci è lucrativo si applicheranno le regole indicate negli artt.2247 e ss., quando lo scopo è mutualistico la società sarà una società cooperativa e sarà soggetta alle norme indicate negli artt.2511 e ss.; se invece lo scopo è consortile si avrà una società consortile soggetta alle norme indicate negli artt.
2615ter e ss., che richiamano il titolo V del codice, dedicato alle società lucrative. Da quanto detto si deve ritenere che più imprenditori individuali che si prefiggono uno scopo consortile, ossia che intendano disciplinare o svolgere in comune determinate fasi delle rispettive imprese, dovranno costituire un consorzio e non una società cooperativa, diretta invece a realizzare scopi diversi. 2. E’ consentito esercitare un’impresa collettiva applicando le regole della comunione e non quelle delle società? Il legislatore stabilisce che “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III”(art.2248 c.c.); vale a dire dalle norme in tema di comunione e non da quelle sulle società. Carattere distintivo delle società rispetto alla comunione è innanzitutto il tipo di attività esercitata, che non è produttiva e imprenditoriale, ma di mero godimento, ed inoltre l’esistenza di un patrimonio separato, che non può invece non esserci nelle società. E’, quindi, la presenza o meno di un’attività comune d’impresa che deve fungere da discriminante. L’esercizio in comune di attività di impresa non è mai mero godimento,