Costituzione di una Società per Azioni
Sono indicate tutte le caratteristiche della costituzione di una S.p.A. (2 pagine formato doc)
1)Le caratteristiche
Sono:
• La limitazione del rischio: i soci rischiano soltanto il loro conferimento e non rispondono con il patrimonio personale.
• La raccolta del risparmio: le quote di partecipazioni sono rappresentate da azioni e la società può ricorrere al mercato finanziario anche tramite obbligazioni.
I soggetti interessati alle attività della società sono:
• I creditori (banche, fornitori, dipendenti ecc.)
• Gli stessi soci
• La collettività nel suo complesso.
2) La stipulazione dell’atto costitutivo
La società può essere costituita con un contratto o con un atto unilaterale (S.p.A. unipersonale).
Modi di stipulazione dell’atto costitutivo.
Il codice prevede due metodi per stipulare l’atto costitutivo: il modo simultaneo e la costituzione per pubblica sottoscrizione.
Costituzione simultanea: la stipulazione avviene davanti a un notaio con la presenza di tutti i soci fondatori.
Pubblica sottoscrizione: i promotori dell’iniziativa redigono e rendono pubblico un programma in cui vi sono le caratteristiche principali della società che si vuole costituire; chi intende aderire all’iniziativa sottoscrive le azioni e versa i tre decimi del conferimento in denaro; successivamente i promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori con la presenza di almeno la metà dei sottoscrittori, in cui gli intervenuti stipulano l’atto costitutivo.
Sono:
• La limitazione del rischio: i soci rischiano soltanto il loro conferimento e non rispondono con il patrimonio personale.
• La raccolta del risparmio: le quote di partecipazioni sono rappresentate da azioni e la società può ricorrere al mercato finanziario anche tramite obbligazioni.
I soggetti interessati alle attività della società sono:
• I creditori (banche, fornitori, dipendenti ecc.)
• Gli stessi soci
• La collettività nel suo complesso.
2) La stipulazione dell’atto costitutivo
La società può essere costituita con un contratto o con un atto unilaterale (S.p.A. unipersonale).
Modi di stipulazione dell’atto costitutivo.
Il codice prevede due metodi per stipulare l’atto costitutivo: il modo simultaneo e la costituzione per pubblica sottoscrizione.
Costituzione simultanea: la stipulazione avviene davanti a un notaio con la presenza di tutti i soci fondatori.
Pubblica sottoscrizione: i promotori dell’iniziativa redigono e rendono pubblico un programma in cui vi sono le caratteristiche principali della società che si vuole costituire; chi intende aderire all’iniziativa sottoscrive le azioni e versa i tre decimi del conferimento in denaro; successivamente i promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori con la presenza di almeno la metà dei sottoscrittori, in cui gli intervenuti stipulano l’atto costitutivo.