Il Presidente della Repubblica: riassunto

Il Presidente della Repubblica: riassunto sul mandato presidenziale, requisiti soggettivi, elementi di imparzialità, funzioni del presidente, responsabilità del presidente, il Presidente della Repubblica nei mutamenti della forma di governo italiana (2 pagine formato pdf)

Appunto di arionedrew

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: RIASSUNTO

Il Presidente della Repubblica.

É un organo monocratico (di garanzia costituzionale), che:
- rende il nostro ordinamento repubblicano (principio immodificabile art.139). La forma può essere monarchica o repubblicana, a seconda che il rappresentante sia scelto per via ereditaria o elettiva.
- razionalizza la forma di governo parlamentare: frena i contrasti tra organi (mantiene l’equilibrio), e ristabilisce l’ordine costituzionale (se compromesso dalla maggioranza politica).
L’art. 87 lo definisce come:
capo dello stato: verifica il corretto funzionamento dell’ord.
e regola le controversie tra gli organi;
• rappresentante dell’unità nazionale: rappresenta simbolicamente la popolazione e l’unità statale.
La Costituzione definisce il Presidente della Repubblica in maniera aperta, infatti la figura viene interpretata a seconda delle circostanze politiche e dalla personalità del capo di stato.

Il Presidente della Repubblica: funzioni e poteri


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DIRITTO PUBBLICO, RIASSUNTO

Il mandato presidenziale. Art. 83: Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio formato dal Parlamento in seduta comune + tre delegati per ogni regione (eletti dai consigli regionali, 1 per la Valle d’Aosta). Esprimono un voto segreto, per garantire una scelta libera e indipendente da pressioni politiche (senza candidature o discussioni). É previsto un quorum qualificato pari a 2/3 dei componenti (dalla 4° in poi magg. assoluta 50%+1), per assicurare che la maggioranza sia più ampia rispetto a quella che sostiene il governo in quel momento (il Presidente della Repubblica deve rappresentare la nazione intera).
REQUISITI SOGGETTIVI (art.84): cittadino italiano, più di 50 anni, che goda di diritti civili (capacità di agire) e politici (diritto di voto). La carica è incompatibile con qualsiasi altra (privata o pubblica). DURATA: 7 anni per assicurare l’indipendenza del Presidente della Repubblica, che dura più della maggioranza che l’ha eletto.
Può terminare prima per cause naturali (morte o impedimento permanente), per dimissioni, o per destituzione (allontanamento in caso di condanna).
Al termine può essere rieletto, e diventa di diritto senatore a vita, salvo rinuncia.

Il Presidente della Repubblica: riassunto breve


PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DIRITTO PUBBLICO

Se è temporaneamente impossibilitato, la supplenza spetta al presidente del senato (es: malattia). La durata inizia dal giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione, davanti al parlamento in seduta comune (art.91).
30 gg prima della scadenza il presidente della Camera deve riunire il parlamento in seduta comune e i delegati regionali per eleggere il nuovo PdR. Se non fa in tempo c’è la prorogatio del presidente precedente.
Ci sono 2 eccezioni:
1. Se la fine del mandato coincide con l’ultimo trimestre della legislatura o se le camere sono sciolte, il Presidente della Repubblica è eletto dalle nuove camere entro 15 gg dalla prima riunione.
2. Se la fine del mandato è causata da impedimento permanente, morte o dimissioni, allora il presidente della Camera indice le elezioni entro 15 gg.
elementi di imparzialità
1. ruolo di garanzia: è eletto dal parlamento, tra soggetti politici di 2° linea (se fosse eletto dal popolo sarebbe una fdg presidenziale, e eleggerebbero un leader politico);
2. l’organo che elegge esiste solo per le elezioni, è un modo per staccare l’elezione dall’organo;
3. il voto segreto serve per non conoscere i partiti contrari, cosi il Presidente della Repubblica non è legato alla politica;
4. maggioranza qualificata: per staccare la maggioranza del governo dall’elezione del PdR;
5. 50enne: anzianità coincide con saggezza;
6. incompatibilità con altre cariche: stacca il PdR dall’esercizio di altre funzioni;
7. settennato: maggiore dei 5 anni della legislatura, separa il Presidente della Repubblica dalle camere che lo appoggiavano.

I poteri del Presidente della Repubblica: riassunto