Il Presidente della Repubblica: poteri e funzioni

Riassunto di diritto sul Presidente della Repubblica: poteri e funzioni. Prerogative, atti, elezione e supplenza del Capo dello Stato

Il Presidente della Repubblica: poteri e funzioni
getty-images

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Presidente della Repubblica: poteri e funzioni
Fonte: getty-images

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale (art. 87). Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale e si trova in una posizione di parità e di indipendenza rispetto agli altri organi dello Stato. Lui svolge la funzione di garante della Costituzione ed è un organo imparziale, al di sopra delle parti.

ELEZIONE E SUPPLENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L’elezione del Presidente della Repubblica avviene in modo indiretto perché eletto dal Parlamento in seduta comune, più 3 delegati di ogni regione ad accezione della Valle D’Aosta che ne ha solo 1 (art. 83). L’assemblea elettiva è convocata dal Presidente della Camera dei Deputati 30 giorni prima della scadenza del mandato (art. 85) o in casi particolari entro 15 giorni dalla interruzione anticipata del mandato presidenziale (a causa di morte, dimissioni o altri impedimenti) o dall’insediamento delle nuove Camere.

Per essere eletto Presidente della Repubblica bisogna essere cittadino italiano che goda dei diritti civili e politici e con un’età minima di 50 anni (art. 84).

L’elezione del Presidente della Repubblica avviene a scrutinio segreto e senza candidature ufficiali. Nei primi 3 scrutini si ha bisogno di una maggioranza qualificata (2/3 dei componenti) dal 4 scrutinio in poi c’è bisogno di una maggioranza assoluta (50% + 1 dei componenti) (art. 83). La persona che ha ottenuto la maggioranza viene eletta Capo dello Stato, poi c’è il giuramento davanti al Parlamento in seduta comune e infine c’è l’entrata in carica vera e propria del nuovo Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica rimane in carica per 7 anni decorrente dal giuramento (art. 85) e al termine del suo mandato diventa senatore a vita di diritto salvo una sua volontaria rinuncia (art. 59). Negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco) il Presidente della Repubblica può compiere solo atti di ordinaria amministrazione. Egli è rieleggibile.

Il Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata (art. 84).

In caso di impedimento la Costituzione prevede la supplenza da parte del Presidente del Senato (art. 86) il quale si deve limitare a compiere solo gli atti urgenti o di ordinaria amministrazione. Se l’impedimento è temporaneo il Presidente del Senato svolge la supplenza fino a che non termina l’impedimento; se invece l’impedimento è permanente il Presidente della Camera deve convocare l’assemblea elettiva per eleggere il nuovo Capo di Stato.

PREROGATIVE DEL CAPO DELLO STATO

Le prerogative del Capo dello Stato si dividono in: irresponsabilità, tutela penale e prerogative economiche.

  • Irresponsabilità: Il Presidente della Repubblica non è responsabile giuridicamente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (art. 90). Per questo gli atti presidenziali hanno la controfirma ministeriale, con la quale i ministri o il Governo si assumono la responsabilità (art. 89). Qualsiasi atto del Presidente della Repubblica è valido solo se controfirmato. Il Presidente della Repubblica è responsabile solo per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 90). In questi casi il Presidente della Repubblica viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti e viene poi giudicato dalla Corte Costituzionale. Il Presidente della Repubblica è responsabile per i reati commessi da privato cittadino e in questi casi viene giudicato dalla magistratura ordinaria. Il Presidente della Repubblica è responsabile politicamente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, cioè la sua attività può essere discussa e criticata durante e dopo il mandato.
  • Tutela penale: sono puniti i reati di attentato alla vita, all’incolumità o alla libertà personale e di offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.
  • Prerogative economiche: Il Presidente della Repubblica riceve l’assegno personale che è l’indennità per la carica ricoperta. La dotazione comprende un patrimonio immobiliare (residenza nel Palazzo del Quirinale) e uno stanziamento annuale in denaro (per le spese del personale, per la protezione etc.).

GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Gli atti del Presidente della Repubblica si dividono in atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.

  • Gli atti sostanzialmente presidenziali sono atti di competenza esclusiva e autonoma del Presidente della Repubblica senza il consenso del Governo e la controfirma del Governo è solo formale. Se il Governo si rifiuta il Presidente può sollevare un conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale. Gli atti presidenziali possono essere vincolati o discrezionali a seconda che il Presidente sia obbligato a emanarli o meno (es. vincolati: indizione delle elezioni politiche; discrezionali: scioglimento anticipato delle Camere e nomina del Presidente del Consiglio).
  • Gli atti formalmente presidenziali sono atti che il Capo dello Stato emana con l’iniziativa e il consenso del Governo o di un ministro. In questi atti è la firma del Capo dello Stato che ha il valore di un controllo formale ed è obbligato a emanarlo se il Governo se ne assume la responsabilità. In caso di rifiuto il Governo può sollevare un conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: POTERI

Poteri relativi alla funzione legislativa:

  • invia messaggi alle camere
  • può sciogliere anticipatamente le camere
  • indice il referendum abrogativo
  • promulga le leggi (veto sospensivo)
  • emana decreti legge e legislativi
  • nomina 5 senatori a vita

Poteri relativi alla funzione esecutiva:

  • nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri
  • nomina i funzionari amministrativi (ambasciatori)
  • nomina gli esperti del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)
  • ratifica i trattati internazionali
  • conferisce onorificenze
  • firma la dichiarazione di guerra
  • dirige le forza armate

Poteri relativi alla funzione giudiziaria:

  • presiede il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura)
  • nomina 5 giudici della Corte Costituzionale
  • concede la grazia (una volta sola per mandato) e commuta le pene

Il parlamento dal 1992 può concedere l’indulto e l’amnistia che prima erano poteri del Presidente della Repubblica (art. 79). Indulto: estingue la pena a un gruppo di persone ma non il reato. Amnistia: estingue il reato e la legge viene abrogata e quindi la pena viene estinta.

    Domande & Risposte
  • Chi è e cosa rappresenta il Presidente della Repubblica?

    E’ il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

  • Chi sostituisce il Capo dello Stato in caso di inadempimento?

    La Costituzione prevede la supplenza da parte del Presidente del Senato.

  • Quale funzione svolge il Presidente della Repubblica?

    Svolge la funzione di garante della Costituzione.

Un consiglio in più