Funzione Giurisdizionale: significato e principi

Funzione Giurisdizionale: descrizione e significato. Principi costituzionali, il Consiglio Superiore della Magistratura e la responsabilità dei giudici

Funzione Giurisdizionale: significato e principi
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La funzione giurisdizionale

La funzione giuridizionale: significato e principi
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Il diritto oggettivo è costituito da norme giuridiche generali e astratte, che impongono o vietano alcuni comportamenti per garantire l’ordine all’interno di una società. La funzione giurisdizionale è affidata ai dirigenti che costituiscono l’autorità giudiziaria o magistratura

La funzione giurisdizionale consiste nell’applicazione delle norme giuridiche generali e astratte ai casi particolari e concreti. L’atto tipico della funzione giurisdizionale è la sentenza che è il provvedimento con il quale il giudice dichiara che cosa prevede il diritto al termine di un processo. Secondo la natura della controversia sottoposta all’esame dell’organo giudiziario, la giurisdizione si distingue in civile, amministrativa e penale.

Giurisdizione civile

La giurisdizione civile ha come oggetto una controversia tra soggetti privati, o anche tra un soggetto privato e un ente pubblico(ma soltanto quando il soggetto pubblico agisce come privato), relativa alla violazione di un diritto soggettivo. Nel processo civile una parte (attore) presenta una domanda o citazione al giudice nei confronti dell’altra parte (convenuto) e il giudice deve decidere chi ha ragione tra i due litiganti.

Giurisdizione amministrativa

La giurisdizione amministrativa si riferisce a una controversia tra un privato e la pubblica amministrazione relativa alla violazione di un interesse legittimo. Di solito nel processo amministrativo una persona (ricorrente) chiede l’annullamento di un atto illegittimo dell’amministrazione (resistente) e il giudice deve decidere se annullarlo.

La giurisdizione penale

La giurisdizione penale riguarda una controversia tra lo stato e una o più persone relativa alla commissione di un reato, cioè di un atto illecito particolarmente grave e che danneggia un interesse generale della collettività. Di regola nel processo penale la pubblica accusa (pubblico ministero) chiede la condanna di una persona accusata di aver compiuto un reato (imputato) e il giudice deve decidere se condannarla o assolverla.

Principi costituzionali

L’esercizio della funzione giurisdizionale è regolato da alcune disposizioni costituzionali, che sono dirette a tutelare i diritti dei cittadini e ad assicurare il regolare svolgimento dei processi. I principi più importanti relativi alla giurisdizione, riguardano l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo chiamato a giudicare una controversia.

Il principio di indipendenza

In base al principio di indipendenza, nell’esercizio delle sue funzioni il giudice non deve essere sottoposto ad altri poteri o ad altri organi gerarchicamente superiori.
L’indipendenza dell’autorità giudiziaria è un presupposto fondamentale del corretto esercizio della funzione giurisdizionale perché il giudice deve essere libero da qualsiasi forma di imposizione o di condizionamento: l’indipendenza quindi è sia una indipendenza esterna del potere giudiziario nel suo insieme verso gli altri poteri dello Stato, e in primo luogo verso il governo, sia una indipendenza interna dei singoli giudici verso gli altri magistrati appartenenti allo stesso ordine giudiziario.

Indipendenza esterna e indipendenza interna

L’indipendenza esterna od organizzativa è affermata dal primo comma dell’art. 104 della costituzione, a norma del quale la magistratura è un «ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»; a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza del potere giudiziario nei confronti degli altri poteri dello stato è stato istituito il consiglio superiore della magistratura.

L’indipendenza interna è garantita dall’art 101 della costituzione che, dopo aver proclamato al primo comma che «la giustizia è amministrata in nome del popolo», aggiunge al secondo comma che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge», nel senso che nell’esercizio delle loro funzioni non sono sottoposti ad altri organi o poteri.

Secondo la costituzione, infatti, «i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni» e non per un diverso grado o per una diversa posizione: la magistratura è caratterizzata dall’assenza di gerarchie al proprio interno, perché non esiste un organo giudiziario superiore. Il potere giudiziario è un potere senza vertice o “diffuso”, vale a dire con una struttura di tipo orizzontale nella quale ogni giudice è contitolare del potere giudiziario ed è un organo sovrano; anche il potere di annullare o di modificare la sentenza di un altro giudice, riconosciuto al giudice dell’impugnazione non deriva dal fatto che il giudice del processo di secondo grado o di terzo grado sia superiore ma soltanto dal fatto che i due giudici hanno funzioni diverse. L’indipendenza e l’autonomia dei giudici è rafforzata da altre garanzie costituzionali che riguardano la loro nomina mediante concorso e la loro cosiddetta inamovibilità. La regola della nomina dei magistrati mediante un concorso consente una selezione imparziale dei giudici in base alle loro capacità e non a motivi personali o politici.

Principio di imparzialità

La inamovibilità dei magistrati consiste nel fatto che di regola i giudici possono essere dispensati o sospesi dal servizio oppure destinati a un’altra sede o soltanto con il loro consenso o in seguito a una decisione adottata da consiglio superiore della magistratura. La nostra costituzione stabilisce una riserva assoluta di legge in materia giurisdizionale, per quanto riguarda le norme sull’ordinamento giudiziario e sulla magistratura, e quindi esclude che il governo possa disciplinare questa materia con propri atti normativi. Oltre a essere indipendente, un giudice deve essere anche imparziale.

In base al principio di imparzialità, il giudice deve essere al di sopra delle parti in causa e deve essere estraneo agli interessi oggetto della controversia. Il giudice non deve essere una “parte” del processo e non deve essere coinvolto, in modo diretto o anche soltanto indiretto, nella questione che è chiamato a decidere. Quando un magistrato ha un interesse economico o personale in una causa, la legge impone al giudice l’obbligo di astensione, vale a dire l’obbligo di dichiararlo alle parti e di non giudicare la controversia; se il giudice non si astiene spontaneamente, ciascuna parte può presentare nel corso del processo una richiesta di ricusazione, ossia di rifiuto, nei suoi confronti.

La costituzione afferma il principio del giudice naturale, disponendo che «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». La legge deve stabilire in anticipo, qual è l’organo giurisdizionale competente a decidere una determinata causa: se una persona ha commesso un furto, per esempio, di regola è competente a giudicarla il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è stato compiuto il reato.

L’affidamento di una causa a un giudice indicato dalla legge in via preventiva costituisce una garanzia della sua imparzialità nei confronti delle parti perché, in caso contrario la causa potrebbe essere affidata a un giudice più favorevole a una delle parti. Al principio del giudice naturale è collegato il divieto di istituire giudici straordinari. È da notare che spesso gli stati dittatoriali ricorrono alla costituzione di tribunali “speciali”, come il tribunale per la difesa dello stato che era stato introdotto durante il regime fascista per reprimere gli oppositori politici. Dopo aver esaminato i principi costituzionali relativi al giudice in quanto tale, dobbiamo analizzare quelli che riguardano più propriamente lo svolgimento del processo. Il primo di tali principi è il diritto di azione o di accesso alla giustizia.

Il diritto d'azione

Il diritto d’azione consente a ogni individuo di rivolgersi a un giudice per fare valere i suoi diritti o interessi legittimi verso altri soggetti, pubblici o privati. Il diritto alla difesa consente a chiunque sia parte in un processo di esporre le proprie ragioni davanti al giudice e di presentare le prove che ne costituiscono il fondamento. Attraverso la propria difesa, che secondo la costituzione e un «diritto involabile in ogni stato e grado del procedimento», ciascuna parte certa di convincere il giudice che ha ragione. Nel processo inoltre si applica il principio del contradditorio, in quanto ciascuna parte ha il diritto di replicare alle affermazioni dell’altra o delle altre parti, principio che consente al giudice di raccogliere tutti gli elementi di prova.

Al diritto di difesa sono collegati:

  • L’obbligatorietà della difesa tecnica:di solito la legge non consente di stare in giudizio personalmente davanti al giudice ma richiede l’assistenza tecnica di un avvocato “di fiducia” scelto dalla persona interessata o in mancanza di un difensore “d’ufficio” nominato dal giudice;
  • Il gratuito patrocino: per garantire l’effettiva uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, lo stato deve assicurare a proprie spese la difesa ai non abbienti.

Un altro principio fondamentale che regola l’esercizio della funzione giurisdizionale è obbligo, da parte dei giudici, di motivare le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari. L’obbligo della motivazione significa che il giudice deve spiegare le ragioni in base alle quali ha preso una determinata decisione.

Il principio del doppio grado di giurisdizione

In base al principio del doppio grado di giurisdizione, ogni parte può proporre un appello davanti a un altro giudice contro una sentenza sfavorevole pronunciata nei suoi confronti da un giudice. Il giudizio d’appello o di secondo grado è un giudizio nuovo che si deve svolgere davanti a un giudice diverso da quello del giudizio di primo grado e consiste nel riesame della decisione impugnata dal punto di vista sia del merito sia del diritto. A sua volta la sentenza del giudice di secondo grado può essere impugnata in terzo grado presentando un ricorso per cassazione; il giudizio davanti alla corte di cassazione si distingue dai gradi precedenti, perché di regola è un giudizio di legittimità e può accertare soltanto se, nel giudizio di merito, le norme giuridiche che sono state interpretate e applicate in modo corretto dal giudice.

Quando sono stati esauriti tutti i mezzi di impugnazione contro una decisone una sentenza diventa definitiva o passa in giudicato, e di solito, la decisione che è contenuta in una sentenza passata in giudicato pone fine alla questione oggetto del giudizio. Il cosiddetto “giudicato” produce due conseguenze importanti:

  • Sulle circostanze e sui fatti che sono stati già decisi con una sentenza definitiva non è possibile iniziare un nuovo giudizio;

La riapertura del processo e la revocazione o la revisione di una sentenza definitiva sono consentite soltanto in casi eccezionali previsti tassativamente dalla legge.

Il Consiglio Superiore della Magistratura

Secondo la costituzione la magistratura ordinaria costituisce un “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”; allo scopo di assicurare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura o, più brevemente, CSM. Il consiglio superiore della magistratura è l’organo di autogoverno della magistratura, perché è composto in prevalenza da rappresentanti dei giudici e ha la funzione di adottare tutti i provvedimenti che li riguardano. Nel sistema previsto nello statuto Albertino i provvedimenti relativi alla carriera e allo stato giuridico dei magistrati erano adottati con un decreto reale, su proposta del minimo di Grazia e Giustizia.

La natura giuridica del CSM non è del tutto pacifica in dottrina:s econdo alcuni autori si tratta di un organo costituzionale, che è posto al vertice della magistratura e non è sottoposto a vincoli gerarchici, mentre secondo altri è soltanto un organo di rilievo costituzionale. Il consiglio superiore della magistratura è un organo collegiale formato da tre membri di diritto (il presidente della repubblica e i due giudici di grado più elevato della corte di cassazione) e da 24 membri elettivi. L’elezione dei membri del CSM avviene nel seguente modo:

  • 16 membri togati sono eletti dai magistrati tra tutti i magistrati appartenenti alla diverse categorie;
  • 8 membri laici, o non togati, sono eletti dal parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata tra i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 15 anni d’attività professionale.

La responsabilità dei giudici

Un problema molto delicato riguarda la responsabilità civile dei giudici per i danni causati ad altre persone nell’esercizio delle loro funzioni. I provvedimenti giudiziari quando sono illegittimi o sbagliati, possono causare dei danni rilevanti ai cittadini, per esempio a una persona accusata ingiustamente di aver commesso un reato. Accanto a questa responsabilità civile vi possono essere anche una responsabilità penale dei giudici, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni come pubblici ufficiali, e una responsabilità disciplinare per inosservanza dei doveri dell’ufficio, mentre l’azione penale è di competenza dei giudici ordinari ed è regolata dalle norme del diritto comune, l’azione della magistratura. In materia di responsabilità civile dei magistrati è necessario trovare un equilibrio non sempre facile tra due esigenze contrapposte: da un lato l’esigenza di tutelare i cittadini danneggiati ingiustamente da errori giudiziaria e, dall’altro, quella di garantire l’indipendenza e la serenità del giudizio dei magistrati.

Alla fine degli anni '80, in seguito all’abrogazione con un referendum popolare delle norme che consentivano il risarcimento soltanto nei casi eccezionali è stata emanata una nuova legge sulla responsabilità civile dei giudici. In base a tale legge un giudice è responsabile dal punto di vista civile, per i danni causati ai terzi nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, nei seguenti casi:

  • Dolo, quando pone in essere un atto o un comportamento con l’intenzione di danneggiare un terzo;
  • Colpa grave, quando si comporta in modo gravemente negligente: in particolare un giudice agisce con colpa grave quando per una negligenza non scusabile, compie una grave violazione della legge oppure afferma l’esistenza di un fatto che risulta rispettivamente inesistente;
  • Diniego di giustizia quando omette rifiuta o ritarda in modo arbitrario il componimento di un atto o di un provvedimento giudiziario dovuto in base alla legge.

Per evitare che le richieste di risarcimento possano paralizzare lo svolgimento di un processo, o esporre i giudici a una responsabilità eccessiva, sono previste alcune cautele particolari. In primo luogo la persona che ritiene di essere stata danneggiata da un atto giudiziario non può citare direttamente il giudice: per ottenere il risarcimento dei danni infatti l’interessato deve agire nei confronti dello Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma può farlo soltanto dopo avere fatto vedere tutti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Il magistrato ha diretto di intervenire di persona nel giudizio sulla richiesta di risarcimento che può comprendere anche i danni cosiddetti morali o non patrimoniali. In secondo luogo lo Stato, qualora venga condannato a risarcire i danni per un fatto imputabile a un magistrato, può agire entro un anno nei confronti del giudice con un’azione di rivalsa ma, se il danno non è stato provocato in modo doloso, lo Stato può richiedere soltanto fino a un terzo dello stipendio annuo netto del magistrato.

Le disposizioni in esame si applicano a tutti i magistrati per cautelarsi contro eventuali richieste di risarcimento dei danni, pertanto i giudici dissenzienti rispetto alla decisione della maggioranza di un organo collegiale hanno il diritto di fare verbalizzazione per iscritto il loro dissenso. Tuttavia la responsabilità dei giudici popolari e dei giudici di pace è limitata all’ipotesi di dolo.

Oltre all’azione di rivalsa il Ministero della Giustizia o il Procuratore Generale presso la corte di cassazione devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato, per i fatti che hanno dato luogo al risarcimento dei danni da parte dello stato davanti al CSM. Le richieste di risarcimento dei danni a carico dei magistrati sono state poche e ancora meno in quanto un  giudice è responsabile sul piano civile soltanto in alcune ipotesi limitate. Per garantire una maggiore imparzialità del giudizio la competenza sulla richiesta di risarcimento dei danni nei confronti di un magistrato è stata attribuita ad un tribunale compreso nel distretto di una corte d’appello diverso da quello in cui il magistrato esercita o esercitava le sue funzioni.

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