la società in generale
la società dal punto di vista giuridico. Un’impresa può essere individuale e collettiva. La società ha un’autonomia patrimoniale; Le società possono essere mutualistiche e lucrative (1 pagine formato doc)
LA SOCIETA' LA SOCIETA' Un'impresa può essere individuale e collettiva.
Un'impresa è individuale quando viene esercitata da un'unica persona, che dirige da sola l'attività produttiva facendone propri i profitti e assumendone i rischi; un'impresa è collettiva, invece, quando più persone partecipano insieme alla gestione e alla divisione di profitti o perdite che ne derivano. La forma più importante e diffusa di impresa collettiva è la società. Di solito una società si costituisce mediante un contratto. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. (art. 2247) Con il contratto sociale i soci si obbligano a effettuare un conferimento, cioè a mettere a disposizione della società mezzi necessari per svolgere un'attività economica. Si possono conferire in una società dei beni o dei servizi. Il conferimento di beni può avere come oggetto del denaro, dei diritti di credito o dei beni in natura (come merci,ect.). La società ha un'autonomia patrimoniale, cioè un proprio patrimonio distinto da quello dei soci: pertanto, per soddisfare i loro diritti, i creditori della società possono agire soltanto sul patrimonio sociale. Il conferimento di servizi, invece, consiste nel fare qualcosa, in quanto un socio si impegna a svolgere un'attività a favore della società. Le società possono essere: Lucrative Mutualistiche Società semplice; Società cooperative Società in nome collettivo Società di mutua assicurazione Società in accomandita semplice Società per azioni Hanno scopo solidaristico Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Hanno come scopo la divisione degli utili Le società lucrative si distinguono in: società non commerciali che possono avere come oggetto soltanto un'attività di natura agricola o non commerciale (società semplice); società commerciale che possono avere come oggetto qualsiasi attività, di natura commerciale o anche non commerciale. Le società commerciali sono soggette: a particolari formalità per la loro costituzione, in quanto è richiesta una forma determinata per la loro regolarità o per la loro esistenza; all'obbligo d'iscrizione nel registro generale dell'imprese; al fallimento e alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza. L'autonomia patrimoniale di una società si dice imperfetta quando alla società non viene riconosciuta la personalità giuridica. Le società di persone non sono fornite di personalità giuridica e hanno un'autonomia patrimoniale soltanto imperfetta. Sono società di persone: la società semplice, la s.n.c. e la s.a.s. L'autonomia patrimoniale si definisce perfetta quando una società è fornita di personalità giuridica (avere diritti e obblighi). Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica e hanno un'autonomia patrimoniale perfetta. Le società di capitali sono: le s.p.a. , le s.r.l. , le s.a.p.a. L'associazione in partecipazione è il contratto con il quale una