Società semplice
La società semplice è una società non commerciale, può esercitare soltanto le attività economiche diverse da quelle previste dall’art. 2195 del codice civile. (5 pagine formato doc)
Schema Società LA NASCITA Normativa (Art.
del c.c. e definizioni). La società semplice è una società non commerciale, può esercitare soltanto le attività economiche diverse da quelle previste dall'art. 2195 del codice civile. La Costituzione (come nasce la società). La società semplice si costituisce con la stipulazione del contratto sociale art. 2251, esso non è soggetto a forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Esso può essere stipulato anche oralmente oppure si può desumere dal comportamento concludente delle parti (società di fatto). Nel contratto sociale vengono determinati l'attività economica, i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite, i poteri degli amministratori e ogni altra indicazione i soci ritengano necessaria. Nell'assenza di altra indicazioni necessarie, si applicano le norme suppletive della volontà delle parti dettate dal codice civile. I conferimenti. Con la stipulazione del contratto i soci assumo l'obbligo di conferire in società un bene o un servizio. Se nel contratto sociale i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Normalmente i conferimenti avvengono in denaro. I soci possono tuttavia obbligarsi a conferire beni in natura. In questo caso, il conferimento può avvenire in proprietà o in godimento. Quando il conferimento è in proprietà, il bene diventa di proprietà della società, quindi i creditori sociali potranno soddisfarsi su tale bene e la garanzia dovuta dal socio conferente. Il socio conferente è tenuto a garantire la società per l'evizione e per i vizi della cosa conferita e il rischio del perimento grava sulla società. Invece nel conferimento in godimento, il socio rimane proprietario del bene conferito e concede alla società un diritto di godimento del bene. Il rischio del perimento per caso fortuito della cosa è a carico del socio conferente. I creditori sociali non possono soddisfarsi su di esso, e al termine della società il socio avrà diritto alla restituzione del bene. I soci possono obbligarsi a conferire crediti oppure il proprio lavoro. Se il socio decide di conferire il proprio lavoro, si chiama socio d'opera. Nel rapporto tra chi “conferisce” capitale e chi “conferisce” il proprio lavoro sono state applicate le norme sul rapporto di lavoro subordinato. La responsabilità dei soci verso i creditori solidali e verso il creditore particolare. I beni conferiti in proprietà e quelli successivamente acquistati dalla società svolgono anche la funzione di garanzia verso i creditori sociali, infatti essi possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. I creditori sociali sono garantiti anche la patrimonio personale dei soci. L'art. 2267 prevede che “per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in mone e per conto della società e salvo