Comuni e province

spiegazione sui comuni e le province (3 pagine formato doc)

Appunto di arionedrew

Comuni e province - I COMUNI: È l’organizzazione più vicina ai cittadini, in cui può esprimersi direttamente la loro vita politica.


La costituzione ne disciplina solo i principi generali:
-    Disegna in generale i caratteri dell’autonomia;
-    L’autonomia è di interesse nazionale (spetta alla leggi statali, non regionali);
-    La legge statale stabilisce solo i principi, non i dettagli (per rispettare l’autonomia);
-    La legge regionale ha una competenza limitata nell’organizzazione (conferire funzioni di competenza delle regioni), ma disciplina il modo di esercizio delle funzioni degli enti locali.

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La legge del 1990 ha reso più flessibili gli enti locali, prevedendo una nuova forma organizzativa:
- AREE METROPOLITANE: sono territori formati da più comuni confinanti con uno più grande. Sono Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli.
Le regioni stabiliscono quali comuni fanno parte delle aree metropolitane. Sono suddivise in due livelli: le città metropolitane (stesse funzioni delle provincie) e i comuni dell’area metropolitana.
È stata definita la possibilità di adottare statuti comunali con cui si determinano le norme di organizzazione e funzionamento, di partecipazione dei cittadini e di decentramento comunale.

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ORGANIZZAZIONE: Il comune è formato da 4 organi:
1.    CONSIGLIO COMUNALE: è composto da consiglieri (da 12 a 60) e dura 5 anni.
È l’organo di indirizzo e controllo ed emana delibere di maggiore importanza. È presieduto dal presidente del consiglio (eletto tra i consiglieri) e nei comuni più piccoli (15.000) dal sindaco.
2.    IL SINDACO: è responsabile dell’organizzazione e dell’amministrazione. Presiede il consiglio e la giunta e sovrintende gli uffici (che dipendono dagli assessori).
È il rappresentante legale, infatti firma gli atti del comune. In vari casi opera come organo del governo (ufficiale del governo), ad esempio per lo stato civile (matrimoni, registra nascite, morti, cambi di residenza e censimenti).

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3.    LA GIUNTA: è l’organo esecutivo. È presieduta dal Sindaco ed è composta dagli assessori, scelti dal sindaco tra persone estranee al consiglio. Ha il compito di collaborare con il Sindaco nell’amministrazione, proporre delibere ed emanare delibere che non sono riservate al consiglio. Ogni assessore ha una competenza diversa, che viene determinata alla nomina, ed è a capo degli uffici (assessorato) della materia di competenza.
4.    SEGRETARIO COMUNALE: dirige gli uffici burocratici. Viene nominato dal sindaco che lo sceglie da un albo nazionale (al quale si accede per concorso). La carica dura quanto quella del sindaco. Nei comuni più grandi è affiancato da un direttore generale.