Diritti sul software e sull'hardware
descrizione sintetica di come l'ordinamento giuridico si serve degli strumenti posti dallo Stato per tutelare le opere d'ingegno e di invenzione, di cui fanno parte le risorse hardware e software. Diritti sul software e sull'hardware (2 pagine formato doc)
DIRITTI SUL SOFTWARE E SULL’HARDWARE
L’ordinamento giuridico tutela le opere dell’ingegno che presentano carattere creativo, nell’ambito della letteratura, delle scienze, della musica, del teatro, della letteratura, dell’architettura etc.
Il diritto d’autore consiste nel diritto di affermare contro chiunque la paternità dell’opera prodotta (diritto morale) e nel diritto esclusivo di pubblicare e utilizzare economicamente l’opera (diritto patrimoniale).
Il diritto d’autore, sia nell’aspetto morale sia nell’aspetto patrimoniale, si acquista per il semplice fatto di aver prodotto una determinata opera, senza la necessità di chiedere alcuna registrazione o brevetto.
Il diritto morale d’autore consente al suo titolare, oltre che di rivendicare la paternità dell’opera, di ritirare l’opera dal commercio per ragioni morali e di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera che possa pregiudicare l’onore o la reputazione dell’autore.
Normativa sul diritto d'autore
TUTELA SOFTWARE DIRITTO D'AUTORE
Il diritto alla patrimonialità dell’opera comporta il divieto per qualunque soggetto diverso dall’autore di attribuire a sé o ad altri l’opera stessa o di disconoscerla pubblicamente associandola al nome di altri. Esso attribuisce inoltre all’autore il diritto che il suo nome venga indicato sulle proprie opere.
Il diritto alla paternità è:- indefinito, dura cioè senza limiti di tempo;
- imprescrittibile, non si estingue cioè anche in caso di mancato esercizio;
- inalienabile, in quanto non può essere ceduto ad altri.
Per quanto riguarda il diritto patrimoniale d’autore, ossia il diritto allo sfruttamento economico dell’opera, occorre ricordare che invece è:
- temporaneo, in quanto dura per tutta la vita dell’autore e per altri settant’anni dopo la sua morte;
- valutabile economicamente, in quanto espressione di un diritto di proprietà;
- trasmissibile agli eredi o con atto tra vivi.
I diritti d'autore: testo della legge 248/2000
TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE
Tra le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali la legge include il software e l’hardware.
Il software è l’insieme dei programmi che rendono possibile il funzionamento di un computer o di altra apparecchiatura elettronica.
L’hardware è l’insieme dei componenti materiali che costituiscono un computer o altra apparecchiatura.
Il software è considerato a tutti gli effetti un’opera dell’ingegno e, come tale, è soggetto alle norme che disciplinano il diritto d’autore; sono dunque tutelati sia il diritto morale sia quello patrimoniale. Se un programma viene realizzato da un lavoratore dipendente nell’ambito delle proprie mansioni, egli ne acquista il diritto morale, mentre quello patrimoniale compete al datore di lavoro.
Cos'è il software di un computer
TUTELA SOFTWARE GIURISPRUDENZA
L’hardware viene considerato come un’invenzione industriale e rientra pertanto nella disciplina del diritto di inventore.
Il diritto di inventore ha per oggetto quelle opere dell’ingegno che sono idonee ad avere un’applicazione industriale. Mentre il diritto d’autore si acquista in base alla sola creazione dell’opera, il diritto di inventore è subordinato al brevetto dell’opera realizzata, che si ottiene tramite domanda all’Ufficio italiano brevetti.