Invalidità e risoluzione del contratto: significato

L'invalidità e la risoluzione del contratto: significato della nullità, annullabilità e rescissione di un contratto (1 pagine formato doc)

Appunto di punchdrunk

INVALIDITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: SIGNIFICATO

L’invalidità e la risoluzione del contratto.

Contratto invalido: quando presenta anomalie, alterazioni, vizi di rilevante gravità. Nullità: sono nulli i contratti in cui manca uno dei requisiti indispensabili e i contratti illeciti, cioè volto a realizzare risultati contrari all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative
Contratto in frode alla legge: contratto che ha un risultato lecito nell’apparenza ma illecito nella sostanza (le parti cercano di aggirare una norma imperativa)
Il contratto nullo non produce alcun effetto.

La risoluzione del contratto per inadempimento: spiegazione


RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: SIGNIFICATO

Annullabilità: un contratto è annullabile per
Incapacità: il contratto stipulato da un incapace di agire e da chi è incapace di intendere e di volere  nel momento della stipulazione è annullabile
Vizi della volontà: una persona viene spinta a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato
o    Errore: il contraente ignora situazioni determinanti per la decisione
o    Violenza (o minaccia): il contraente è indotto a stipulare un contratto a causa della minaccia di un male ingiusto
o    Dolo: il contraente è indotto a stipulare un contratto a causa di raggiri e inganni.

Risoluzione del contratto: significato


RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, non ancora annullato, produce i suoi effetti. Il contratto annullato con una sentenza non produce più alcun effetto
Rescissione: sono rescindibili i contratti stipulati a condizioni fortemente squilibrate tra le parti
- Stato di pericolo
- Stato di bisogno
Il contratto rescindibile, ma non ancora rescisso, produce i suoi effetti.

Il contratto rescisso con una sentenza non produce più alcun effetto.

Il contratto: riassunto di diritto


RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Risoluzione: se dopo la stipulazione di un contratto si verificano circostanze che hanno l’effetto di turbare il buon andamento del rapporto contrattuale, il contratto viene sciolto
- Inadempimento: il contraente che subisce l’inadempimento dell’altra parte può scegliere tra
o    sentenza del giudice con condanna ad adempiere
o    chiedere al giudice la Risoluzione del contratto per inadempimento
o    inviare all’altro contraente una diffida ad adempiere entro un certo termine
Il contratto si risolve di diritto quando:
o    scade il termine nella diffida ad adempiere
o    conteneva una clausola risolutiva espressa
o    conteneva un termine essenziale
Eccessiva onerosità sopravvenuta: dopo il contratto si verifica un evento dal quale deriva una squilibrio dei valori delle controprestazioni
Impossibilità sopravvenuta: l’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore lo libera dall’obbligazione. Se l’impossibilità si verifica durante la sua mora egli non ne è liberato.