Le società per azioni: appunto sulle S.p.a.
La S.p.A. è una società di capitali adatta a imprese di medie/grandi dimensioni (2 pagine formato doc)
La società per azioni (S La società per azioni (S.p.A.) La S.p.A.
è una società di capitali adatta a imprese di medie/grandi dimensioni. Essa si configura sotto il profilo giuridico come la persona giuridica che opera con il patrimonio che i soci hanno conferito in essa e con gli utili eventualmente accumulati, e nella quale le quote di partecipazione dei soci sono costituite da azioni. Requisiti Cap. min. 200.000.000; Il cap. deve essere costituito da azioni; Autonomia patrimoniale deve essere perfetta quindi la responsabilità dei soci è limitata. Nella S.p.A. prevale il cap. rispetto all'elemento personale, pertanto il rapporto socio-società è impersonale e anonimo. Costituzione della S.p.A. La S.p.A. può essere costituita esclusivamente con un atto pubblico redatto dal notaio. Il Contratto di società deve contenere: L'atto costitutivo, intenzione di dare vita al rapporto sociale; Lo statuto, contiene le regole per il corretto funzionamento della società. S.p.A. regolarmente costituita: Stipula atto costitutivo cioè contratto fra i soci; Omologazione atto costitutivo da parte del tribunale; Versamento di 3/10 di conferimenti presso un istituto di credito; Iscrizione della società nel registro delle imprese; Pubblicazione nel B.U.S.A.R.L; Intera sottoscrizione del cap.; Sussistenza delle autorizzazioni governative. L'atto costitutivo deve contenere: Dati identificativi di soci e promotori; Numero di azioni sottoscritte da ciascun socio; Nome società e sede; Oggetto sociale e ammontare del cap. sottoscritto e versato; Num. Azioni e valore nom. Con indicazione se sono nominative o al portatore; Valore dei crediti e conferimenti in natura; Regole di suddivisione degli utili; Amministratori e loro poteri; Numero componenti collegio sindacale; Importo spese di costituzione a carico della società. Stipula atto costitutivo: Stipulazione istantanea, i sottoscrittori del cap. compaiono davanti al notaio per la redazione dell'atto pubblico; Stipulazione per pubblica sottoscrizione, avviene al termine della raccolta di sottoscrizioni da parte dei soci promotori. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere depositati entro 30 gg dal notaio o dagli amministratori presso l'Ufficio delle imprese. Modificazioni dell'atto costitutivo: devono essere presentate al registro delle imprese per poi essere pubblicate nel B.U.S.A.R.L. se non tutti soci sono d'accordo la legge stabilisce il diritto di recesso dalla società e il rimborso delle proprie azioni nelle seguenti misure: In base al patrimonio sociale, se la società non è quotata in borsa; In base al prezzo medio delle azioni dell'ultimo semestre, se è quotata in borsa. Diritti dei soci: Diritti patrimoniali -diritto al dividendo, cioè diritto alla quota parte d'utile per azione posseduta; -diritto alla ripartizione dell'eventuale residuo attivo, in caso di scioglimento; -diritto di opzione, diritto di sottoscrizione delle nuove azioni emesse dalla società; Diritti di amministrazione -diritto di partecipazione