Confronto tra S.P.A S.R.L. E S.N.C.
CONFRONTO TRA LE SOCIETA PIù IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA L'ASSPETTO GIURIDICO (2 pagine formato doc)
S S.N.C.
Art. 2291 C.C.: _ Non ci sono limiti per quanto riguarda il capitale sociale. _L'atto costitutivo, può essere redatto con scrittura privata o con atto pubblico. Esso deve indicare i dati identificativi dei soci, la ragione sociale, il nome dei soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società, la sede, l'oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio, le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera, le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di partecipazione di ciascun socio agli utili e alle perdite. _L'atto costitutivo deve essere trasmesso per via telematica o su supporto informatico per l'iscrizione presso l'Ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua stipulazione , per essere portata a conoscenza dei terzi. La mancanza d'iscrizione comporta alla nascita di una società irregolare. Un ulteriore adempimento consiste nella denuncia di inizio attività per l'assegnazione del numero di partita Iva, da inoltrare entro 30 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo. Entro 20 giorni, inoltre, la società deve versare l'imposta di registro sui conferimenti effettuati dai soci. _Forma giuridica particolarmente adatta alle aziende di ridotte dimensioni; i soci, generalmente in numero limitato, sono spesso legati da vincoli di parentela o di amicizia, essendo necessario un rapporto di fiducia reciproca tale da accettare la responsabilità solidale e illimitata. _Responsabilità illimitata S.P.A. Art. 2327 C.C. : _Capitale minimo 120.000 € da versare al momento della costituzione per il 25% dei conferimenti in denaro. _La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, la denominazione e il Comune ove sono poste le sedi, l'attività che costituisce l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato, il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e la loro modalità di emissione e circolazione, il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura, le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, i benefici eventualmente accordati ai promotori, il sistema di amministrazione, il numero dei componenti del Collegio sindacale, la nomina degli amministratori, l'importo globale delle spese di costituzione, la durata della società. _La costituzione della S.p.a. si perfeziona entro 20 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo attraverso il deposito dell'atto stesso all'Ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione, acquisendo personalità giuridica. Entro 20 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo la società, inoltre, deve versare l'imposta di registro sui conferimenti dei soci. Entro 30 giorni dalla stipulazione dell'atto cost