La tutela penale del sentimento religioso
Appunto inviato da nycole
La tutela del sentimento religioso nell’ordinamento italiano, e specialmente in ambito penale (28 pagine formato doc)
Nella sua formulazione originaria, il codice Rocco comprendeva, in materia di tutela del sentimento religioso, gli articoli da 402 a 406 e l’articolo 724, che sanzionavano rispettivamente:
• il vilipendio della religione dello Stato con la reclusione fino ad un anno (articolo 402);
• le offese arrecate alla religione di Stato, mediante vilipendio di persone con la reclusione fino a 2 anni, o da 1 a 3 anni, se offeso è un ministro del culto cattolico (articolo 403);
• le offese alla religione di Stato, mediante vilipendio di cose legate al culto con la reclusione da 1 a 3 anni (articolo 404);
• la cosiddetta turbatio sacris, cioè il turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico con la reclusione fino a 2 anni, o da 1 a 3 anni, se concorrono fatti di violenza o minaccia alle persone (articolo 405);
• la commissione degli stessi delitti contro i culti ammessi nello Stato, con una pena diminuita (articolo 406);
• la bestemmia, punita solo se ai danni della religione di Stato (articolo 724).
Tale disciplina predispone, dunque, una tripartizione di offese e sanzioni, attribuendo tutela piena alla religione di Stato, una tutela diminuita per i culti ammessi e considerando il vilipendio ai danni di religioni esotiche come reato contro l’onore..
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