Fonti di cognizione, di produzione, fonti atto e fonti fatto

Tesina sulle fonti del diritto: fonti di produzione e fonti di cognizione, fonti internazionali, fonti europee, le fonti costituzionali, le consuetudini costituzionali, fonti statali, fonti autonome e la consuetudine (27 pagine formato doc)

Appunto di genny47

FONTI DI COGNIZIONE, DI PRODUZIONE, FONTI ATTO E FONTI FATTO

Capitolo I.

Le fonti in generale.
1. Fonti di produzione e fonti di cognizione. L’ordinamento giuridico è formato da più fonti di produzione, cioè da un complesso di atti e fatti che l’ordinamento sceglie come costitutivo del diritto oggettivo tra quelli astrattamente idonei.
Fonti di cognizione sono invece documenti che contengono il testo legale delle fonti di produzione o comunque ne favoriscono la conoscenza (Gazzetta ufficiale, Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica, bollettini ufficiali delle regioni, raccolte ufficiali degli usi); queste si identificano con le fonti di produzione quando la pubblicazione è necessaria integrazione dell’efficacia dell’atto normativo. Negli altri casi la pubblicazione ha compiti di mera conoscenza sia se obbligatoria (leggi regionali, decreti-legge, e altri atti normativi sulla Gazzetta Ufficiale) sia se facoltativa (testi aggiornati di legge, decreti-legge, altri atti normativi sulla gazzette ufficiale); l’obbligatorietà influenza il valore della fonte perché questa si presume conforme al testo della fonte di produzione fino a prova legale dell’erroneità, altrimenti è ammessa prova contraria con qualunque mezzo.

Fonti del diritto: fonti di produzione e fonti di cognizione


FONTI SULLA PRODUZIONE

Un problema può nascere nei riguardi dei testi unici compilativi, cioè le raccolte in un unico testo di più testi normativi sullo stesso oggetto compiuto dal governo dietro “approvazione” del parlamento; ma il problema si è risolta considerandoli mere fonti Di cognizione, in quanto l’interpretazione e la riscrittura di norme prodotte da fonti preesistenti non  muta ne la fonte ne il significato.

Altro discorso vale per i testi unici normativi che invece innovano il diritto oggettivo.
2. L'identificazione delle fonti di produzione nel diritto oggettivo. L’ordinamento giuridico italiano risulta dalla produzione di più fonti:
-    atti giuridici: manifestazioni di volontà imputabili a soggetti o organi determinati e destinati a porre norme di diritto oggettivo;
-    fonti-fatto: sia che si tratti di comportamenti sociali conformi a norme in tal modo prodotte (consuetudini) sia che si tratti di fonti-fatto di ordinamenti esterni assunte dall’ordinamento italiano come presupposti per la produzione di norme interne a loro conformi (p.e. trattati internazionali)
Secondo il modello di “civil law” non costituisce fonte di produzione la giurisprudenza, perché cognitiva di un significato normativo esistente; lo stesso discorso vale per la giurisprudenza costituzionale, manipolatrice di testi di legge; infatti anche le sue interpretazioni danno efficacia generale ad un significato normativo non direttamente disposto, quel significato è attuazione di un principio costituzionale efficace di per sé e vincolante per il legislatore.

Quali sono le fonti del diritto, riassunto


FONTI ATTO E FONTI FATTO

I. Le fonti-atto. L’identificazione delle fonti di produzione di diritto oggettivo (utile alla determinazione della antigiuridicità di un atto o fatto, di principi o regole dell’interpretazione, della presunzione di conoscenza del diritto oggettivo del giudice, …).
-    criterio formale: avviene attraverso le norme sulla produzione, le quali stabiliscono il nomen juris, gli elementi costitutivi della forma (soggetti e procedimento di formazione) e l’efficacia (il regime giuridico);
-    criterio sostanziale: ci si riferisce ai caratteri che identificano l’effetto giuridico consistente nella produzione di norme; infatti ciò che distingue la fonte dagli altri atti e fatti giuridici è l’effetto normativo.
Dal punto di vista logico, norma giuridica è una qualsiasi regola coercitiva della condotta umana sia in senso generale e astratto, dove si struttura come modello di azione doverosa cui ragguagliare gli atti normativi, sia in senso concreto, dove invece fa corpo con l’atto e riveste natura regolativi e applicativa