I licenziamenti individuali
Approfondimento completo sulla materia dei licenziamenti, con posizioni di dottrina, giurisprudenza ed estesi riferimenti normativi (79 pagine formato doc)
Lo
studio dei licenziamenti individuali non può prescindere né dalla
considerazione dei legami con i licenziamenti collettivi, perché
l'incidenza finale, anche nell'ambito di questi, è sui singoli
rapporti, né dai riferimenti al mercato del lavoro.
Sotto un profilo comparatistico, si può osservare che negli ordinamenti anglo-americani, dove vige il principio liberistico, la vicenda del licenziamento assume connotati meno drammatici e il mercato del lavoro è caratterizzato da una libertà maggiore che nel nostro ordinamento, in cui l'occupazione è invece un bene giuridico importante e si può dire che la storia della garanzia dell'occupazione è la storia del controllo sulla libertà di recedere.
In origine, il codice civile del 1865, nel capitolo dedicato alla locazione di opere, vietava ai lavoratori di obbligarsi a prestare la propria opera "se non a tempo o per una determinata impresa", mostrando così di tutelare l'interesse del lavoratore alla temporaneità del vincolo obbligatorio e di voler evitare vincoli perpetui, del tipo di quelli feudali. In tale contesto il problema della cessazione del rapporto non si poneva, ad eccezione degli eventuali profili di anomalia.
Questa impostazione, tuttavia, si rivelò non in grado di tutelare il bene giuridico dell'occupazione e fu gradualmente superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei probiviri (magistratura industriale competente a risolvere le controversie in materia di lavoro) che, in un contesto di vuoto normativo, favorirono il passaggio da contratti solo a tempo determinato a contratti anche a tempo indeterminato, garantendo la temporaneità dei vincoli obbligatori attraverso il recesso unilaterale da un rapporto privo di durata predeterminata.
Sotto un profilo comparatistico, si può osservare che negli ordinamenti anglo-americani, dove vige il principio liberistico, la vicenda del licenziamento assume connotati meno drammatici e il mercato del lavoro è caratterizzato da una libertà maggiore che nel nostro ordinamento, in cui l'occupazione è invece un bene giuridico importante e si può dire che la storia della garanzia dell'occupazione è la storia del controllo sulla libertà di recedere.
In origine, il codice civile del 1865, nel capitolo dedicato alla locazione di opere, vietava ai lavoratori di obbligarsi a prestare la propria opera "se non a tempo o per una determinata impresa", mostrando così di tutelare l'interesse del lavoratore alla temporaneità del vincolo obbligatorio e di voler evitare vincoli perpetui, del tipo di quelli feudali. In tale contesto il problema della cessazione del rapporto non si poneva, ad eccezione degli eventuali profili di anomalia.
Questa impostazione, tuttavia, si rivelò non in grado di tutelare il bene giuridico dell'occupazione e fu gradualmente superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei probiviri (magistratura industriale competente a risolvere le controversie in materia di lavoro) che, in un contesto di vuoto normativo, favorirono il passaggio da contratti solo a tempo determinato a contratti anche a tempo indeterminato, garantendo la temporaneità dei vincoli obbligatori attraverso il recesso unilaterale da un rapporto privo di durata predeterminata.