Reato di Abuso d'ufficio
L'evoluzione della norma. La nuova formulazione. Le modalità della condotta: a) la violazione di norme di legge o di regolamento; b) la mancata astensione; c) l'incompetenza. L'elemento soggettivo. L'ingiustizia del vantaggio patrimoniale o del danno. Consumazione del reato e tentativo. Conseguenze della nuova formulazione sui processi in corso. (25 pagine formato doc)
Il codice Rocco prevedeva originariamente, sotto la dizione di "abuso d'ufficio in casi non previsti dalla legge", la punibilità del pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un vantaggio o per procurargli un profitto, qualsiasi fatto non previsto come reato da una particolare disposizione di legge.
La norma, rimasta in vigore fino al 1990, aveva dunque na-tura residuale, escludeva dalla condotta punibile le attività compiute dall'incaricato di pubblico servizio e non riguardava le ipotesi in cui il pubblico ufficiale avesse agito per un interesse personale: in tali casi infatti la condotta era sanzionata dal-l'art. 324 c.p. (interesse privato in atti d'ufficio). Il reato era connotato dal dolo spe-cifico consistente nell'intenzione di arrecare ad altri un danno o un vantaggio, sen-za che si richiedesse che tale vantaggio o tale danno fossero ingiusti. La finalità che ha ispirato la nuova formulazione dell'abuso d'ufficio è stata indub-biamente quella di riportare la condotta punibile entro confini ben limitati, e di ga-rantire ai pubblici amministratori che agissero nel rispetto delle norme la certezza di non incorrere in sanzioni penali. L'attuale formulazione sancisce la responsabili-tà penale per "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svol-gimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regola-mento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiu-sto".È stato osservato che nella ridefinizione della norma si è puntato "ad abbando-nare qualsiasi riferimento, espresso o tacito, all'eccesso di potere...