Diritto Penitenziario: la storia, i regolamenti, le definizioni principali

Il sistema carcerario, le leggi, i regolamenti sulle carceri. Appunti di diritto carcerario (35 pagine formato doc)

Appunto di miciaf
APPUNTI DI DIRITTO PENITENZIARIO APPUNTI DI DIRITTO PENITENZIARIO Lezioni del 21/10/03 e del 4/11/03 Fonti del diritto penitenziario: art.
27 della Costituzione, L. n. 354/75, D.P.R. 230/2000. Prima del 1975 vi era solo il regolamento carcerario di esecuzione del codice Rocco (che è il codice penale attualmente in vigore anche se con delle modificazioni) che, come dice la parola stessa, prevedeva esclusivamente la custodia dei detenuti. Nel '75 il legislatore legifera in materia e si ha così la Legge n. 354 del 26/07/75 “ Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà”. Anche per il diritto penitenziario hanno grande importanza le fonti del diritto, che sono: COSTITUZIONE (in particolare l' art.
27) LEGGE (Legge n. 354 del 26/07/75) REGOLAMENTO (D.P.R. n.230 del 30/06/2000) Consuetudine Analizziamo ora queste fonti. La Costituzione rappresenta la base del diritto penitenziario; in particolare è fondamentale l' art. 27, per il quale “ la responsabilità penale è personale” e “l' imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, cioè si presume che egli sia innocente fino alla sentenza passata in giudicato; questo articolo quindi stabilisce la differenza tra giudicabile ( l' imputato) e condannato ( colui che è stato giudicato colpevole con condanna definitiva ). Ed è proprio in virtù di questa differenza che il giudicabile non deve stare a contatto con il condannato; il primo, infatti, è ancora di competenza del G.I.P. ( o comunque dell'autorità giudiziaria competente ), mentre il secondo è di competenza del magistrato di sorveglianza. A Poggioreale, che è un istituto penitenziario molto grande, all'interno delle sezioni (chiamate padiglioni) vi è una separazione in piani tra giudicabili e condannati. Nei confronti dei primi gli operatori penitenziari hanno solo l'obbligo di custodia, mentre per i condannati è previsto anche un trattamento di rieducazione. La pena, infatti, non è solo afflittiva, ma tende anche alla rieducazione, ed è elastica, soggetta cioè a riduzioni. Sempre in base all' art. 27 della Costituzione “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”; quindi all'interno degli istituti penitenziari la violenza fisica può esistere solo se indispensabile, cioè come unico mezzo per far fronte a particolari situazioni (come prevenire o impedire atti di violenza e tentativi di evasione oppure vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti [art. 41 o.p.] ). Passiamo alla Legge n. 354 del '75. Essa rappresentò una svolta, perché aprì le porte del carcere anche ad altri soggetti quali gli operatori, gli educatori, gli assistenti sociali e l'équipe di osservazione; inoltre con essa il detenuto cessò di essere considerato un numero e riprese la sua dignità di persona ( la legge infatti prevede che i detenuti vengano chiamati con il loro nome e non con il numero d