Schema: il contratto

L'argomento di diritto "il contratto" ben schematizzato per una buona ripetizione (11 pagine formato doc)

Appunto di genny47
Art.
1321 c.c: Il contratto è l’accordo per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Art.1322 c.c: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Conclusione del contratto: 1) PROPOSTA IRREVOCABILE. Il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo. (art.1329 c.c.) La conclusione del contratto si ha nel momento in cui perviene l’accettazione al proponente, purché sia entro il termine stabilito. 2) CONTRATTI PLURILATERALI (art.
1321 c.c.) Il contratto non si perfeziona quando tutte le parti hanno manifestato la propria volontà, perché si deve avere riguardo all’interesse nel senso che solo la partecipazione di determinate parti può all’occorrenza ritenersi condizionante la nascita del contratto. 3) CONTRATTI APERTI (art.1332 c.c.) La perfezione del contratto si ha quando la proposta (adesione) viene accettata dall’organo o dai contraenti originari. 4) ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA ACCETTANTE (art.1327 c.c.) Il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione, purché conforme alla proposta quando la prestazione si debba eseguire senza una preventiva risposta. 5) CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE (art.1333 c.c.) La perfezione del contratto si ha con l’accettazione entro il termine stabilito della proposta, scaduto il termine viene meno l’irrevocabilità della proposta. Il regolamento contrattuale: FORMA del Contratto. è il veicolo mediante il quale la volontà negoziale è manifestata o la figura esteriore dell’atto che nella vita di relazione non è riconoscibile per gli altri se non attraverso la forma stessa. Forma AD SUBSTANTIAM: è quello che impone la legge al fine di giuridicizzare l’operazione. In questo caso la forma diventa elemento essenziale con conseguente nullità in caso di mancata osservanza. AD PROBATIONEM: è richiesta la forma scritta non per la validità dell’atto, ma a fini probatori.