L’ ordinamento della Repubblica
Relazione sull'ordinamento della Repubblica: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Pubblica amministrazione e organi ausiliari. (12 pagine formato doc)
L' ordinamento della Repubblica L' ordinamento della Repubblica La distribuzione dei poteri La Costituzione, nella sua seconda parte, prende in considerazione gli organi dello Stato e le loro funzioni (legislativa, amministrativa, giurisdizionale).
Nei sei titoli in cui è suddivisa questa parte vengono trattati il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, le Regioni, le Province e i Comuni, le Garanzie costituzionali. Le funzioni fondamentali sono distribuite tra cinque organi costituzionali ( Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura, Corte costituzionale) che, pur avendo ciascuno competenze diverse, hanno il compito comune di salvaguardare i diritti e far rispettare i doveri, per garantire il funzionamento dello stato e assicurare una convivenza ordinata. Per favorire il decentramento, uno dei principi che stanno alla base dell'organizzazione dello stato, la Costituzione prevede anche enti a livello locale (regioni, province, comuni). Infine, per contribuire a determinare l'ordine democratico, i costituenti hanno previsto altri organi, denominati ausiliari: consiglio di stato, corte dei conti, consiglio superiore della magistratura. Il parlamento: la composizione e la struttura La nostra Repubblica ha una struttura “parlamentare”, in quanto l'organo di vertice dello stato è il parlamento, perché è espressione della volontà popolare e perché tutti gli altri organi di governo sono nominati o dipendono dal parlamento stesso. A esso compete in via prioritaria la funzione legislativa, funzione fondamentale dalla quale deriva l'ordinamento giuridico dello stato, che deve rispecchiare la volontà popolare. Il parlamento è un organo composto, formato da un insieme di altri organi: le due assemblee (camera dei deputati e senato della Repubblica); i presidenti delle due camere; le commissioni parlamentari; il singolo parlamentare. Entrambe le camere hanno le stesse funzioni e poteri e in genere svolgono la loro attività in maniera separata e indipendente, si dice che è un sistema bicamerale perfetto. In alcuni casi previsti dalla Costituzione, il parlamento si riunisce in seduta comune e le due camere agiscono come un unico organo collegiale, presieduto dal presidente della camera dei deputati. Le due camere presentano delle differenze strutturali. Sono elette entrambe a suffragio universale diretto e rimangono in carica per cinque anni, differiscono però per il numero di rappresentanti, che sono 630 per la camera dei deputati e 315 per il senato. E' diverso anche il corpo elettorale delle due camere che è così composto: per il senato è previsto il compimento del venticinquesimo anno di età per l'elettorato attivo e 40 anni per quello passivo. Per eleggere, invece, i rappresentanti alla camera occorre la maggiore età e per essere eletti 25 anni. Per quanto riguarda il sistema elettorale, la Costituzione non indica regole precise per l'elezione delle due camere e per più di quarant'anni è sta