Legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Relazione in pps sugli articoli della Costituzione e sulle leggi che tutelano i lavoratori per quanto riguarda la sicurezza nel posto di lavoro (15 pagine formato pps)
Ci sono alcuni articoli di particolare interesse sui quali si è successivamente ispirata la legislatura e la normativa di interesse.
Art.1 L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 32: tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Art. 41: iniziativa economica privata libera ma mai in contrasto o a danno dell'uomo. "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
Art.1 L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 32: tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Art. 41: iniziativa economica privata libera ma mai in contrasto o a danno dell'uomo. "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".