Beni culturali di interesse religioso
Lavoro per il corso di legislazione dei beni culturali sull'argomento beni culturali di interesse religioso (7 pagine formato doc)
I
beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche
rappresentano una parte rilevante dell'intero patrimonio storico
artistico del nostro Paese.
Lo Stato Pontificio ha avuto un ruolo storicamente d'avanguardia nel promuovere una normativa di tutela dei beni culturali.
Nel 1939 lo Stato italiano emanava una legge fondamentale sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico che prevedeva anche la protezione delle "cose appartenenti ad enti ecclesiastici"(art. 8 della l. n. 1089).
Una tappa fondamentale di tale processo, che impegnava la Santa Sede e la Repubblica italiana a collaborare "nel rispettivo ordine per la tutela del patrimonio storico ed artistico", è rappresentata dall'art. 12 dell'Accordo di revisione del Concordato (1984), ove si precisa che, "al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti "concorderanno opportune disposizioni" per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei "beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche".
Nella Costituzione Italiana si riconosce il valore della cultura religiosa; in particolare all'art. 9 si afferma che "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutto il patrimonio storico artistico della nazione". L'accordo di revisione del Concordato, all'art. 9, punto 2, recita: "la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio del popolo italiano". Lo Stato in prima persona assume questa funzione di particolare attenzione al patrimonio storico artistico ecclesiastico, ma, in particolare, riconosce che proprio la dimensione del patrimonio culturale è importante, in quanto elemento fondativo dell'identità nazionale.
Lo Stato Pontificio ha avuto un ruolo storicamente d'avanguardia nel promuovere una normativa di tutela dei beni culturali.
Nel 1939 lo Stato italiano emanava una legge fondamentale sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico che prevedeva anche la protezione delle "cose appartenenti ad enti ecclesiastici"(art. 8 della l. n. 1089).
Una tappa fondamentale di tale processo, che impegnava la Santa Sede e la Repubblica italiana a collaborare "nel rispettivo ordine per la tutela del patrimonio storico ed artistico", è rappresentata dall'art. 12 dell'Accordo di revisione del Concordato (1984), ove si precisa che, "al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti "concorderanno opportune disposizioni" per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei "beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche".
Nella Costituzione Italiana si riconosce il valore della cultura religiosa; in particolare all'art. 9 si afferma che "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutto il patrimonio storico artistico della nazione". L'accordo di revisione del Concordato, all'art. 9, punto 2, recita: "la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio del popolo italiano". Lo Stato in prima persona assume questa funzione di particolare attenzione al patrimonio storico artistico ecclesiastico, ma, in particolare, riconosce che proprio la dimensione del patrimonio culturale è importante, in quanto elemento fondativo dell'identità nazionale.