Il restauro in Italia
L'evoluzione normativa in materia di beni culturali e paesaggistici e di restauro in Italia, dagli stati pre-unitari all'attuale Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio (7 pagine formato pdf)
Il percorso legislativo in materia di beni culturali ha inizio con la nascita della consapevolezza del valore del patrimonio artistico presente sul territorio e con la contemporanea preoccupazione per le dilaganti espoliazione dei beni artistici e dei materiali ed esportazione incontrollata oltre i confini nazionali.
In realtà, l’impostazione culturale ancor oggi presente nella legislazione di tutela del patrimonio culturale e nell’ordinamento giuridico italiano si è formata nello Stato della Chiesa a cominciare del XV secolo, con la valorizzazione della tradizione classica attraverso strumenti giuridici di salvaguardia e con la costituzione di un sistema organico di pubblica tutela delle opere di antichità ed arte, sistema che – successivamente – è stato ripreso e fatto proprio dagli altri Stati. La legislazione degli altri Stati preunitari si è quindi articolata e specializzata in maniera diversificata sulla tutela dei monumenti storico-artistici e sulla disciplina degli scavi archeologici (Regno di Napoli), sul regime giuridico del commercio degli oggetti d’arte e di antichità (Toscana), sull’attività amministrativa di conservazione e di catalogazione (Repubblica Veneta) e sul regime di esportazione delle opere storico-artistiche (Milano).
Nella tutela dell’Opera dell’architetto si distinguono i governatori delle Province Toscane, ad esempio, che tentano una tutela del principio dell’autenticità dell’opera architettonica, prevedendo che:
“in avvenire nissuna persona di qualsivoglia stato, grado o conditione ardisca o presuma in alcun modo rimuovere, cancellare o in tutto o in parte oscurare, o altrimenti offendere le Armi, Insegne, Imprese, Titoli, Inscrittioni, o altre memorie esistenti sopra le Porte, Finestre, Cantonate, Archi o altri luoghi di fuora apparenti di qual si voglia Palazzo, Casamento, Edifitio o Muraglia così publica come privata, ancorchè per qual si voglia causa havesse acquistato o acquistasse in l’avvenire il dominio o patronato di simile edifitio et muraglia […] che nessuno ardisca o presuma imprimere, o in alcun modo apporre in qualsivoglia luogo di fuora apparente di dette fabbriche et edifitii alcuna sua Arme o altra memoria in compagnia di quella del fondatore et construttore si tal muraglia, quantunque la linea o casata sua fusse mancata o estinta”.
In realtà, l’impostazione culturale ancor oggi presente nella legislazione di tutela del patrimonio culturale e nell’ordinamento giuridico italiano si è formata nello Stato della Chiesa a cominciare del XV secolo, con la valorizzazione della tradizione classica attraverso strumenti giuridici di salvaguardia e con la costituzione di un sistema organico di pubblica tutela delle opere di antichità ed arte, sistema che – successivamente – è stato ripreso e fatto proprio dagli altri Stati. La legislazione degli altri Stati preunitari si è quindi articolata e specializzata in maniera diversificata sulla tutela dei monumenti storico-artistici e sulla disciplina degli scavi archeologici (Regno di Napoli), sul regime giuridico del commercio degli oggetti d’arte e di antichità (Toscana), sull’attività amministrativa di conservazione e di catalogazione (Repubblica Veneta) e sul regime di esportazione delle opere storico-artistiche (Milano).
Nella tutela dell’Opera dell’architetto si distinguono i governatori delle Province Toscane, ad esempio, che tentano una tutela del principio dell’autenticità dell’opera architettonica, prevedendo che:
“in avvenire nissuna persona di qualsivoglia stato, grado o conditione ardisca o presuma in alcun modo rimuovere, cancellare o in tutto o in parte oscurare, o altrimenti offendere le Armi, Insegne, Imprese, Titoli, Inscrittioni, o altre memorie esistenti sopra le Porte, Finestre, Cantonate, Archi o altri luoghi di fuora apparenti di qual si voglia Palazzo, Casamento, Edifitio o Muraglia così publica come privata, ancorchè per qual si voglia causa havesse acquistato o acquistasse in l’avvenire il dominio o patronato di simile edifitio et muraglia […] che nessuno ardisca o presuma imprimere, o in alcun modo apporre in qualsivoglia luogo di fuora apparente di dette fabbriche et edifitii alcuna sua Arme o altra memoria in compagnia di quella del fondatore et construttore si tal muraglia, quantunque la linea o casata sua fusse mancata o estinta”.