Il restauro in Italia

L'evoluzione normativa in materia di beni culturali e paesaggistici e di restauro in Italia, dagli stati pre-unitari all'attuale Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio (7 pagine formato pdf)

Appunto di laconsch
Il percorso legislativo in materia di beni culturali ha inizio con la nascita della consapevolezza del valore del patrimonio artistico presente sul territorio e con la contemporanea preoccupazione per le dilaganti espoliazione dei beni artistici e dei materiali ed esportazione incontrollata oltre i confini nazionali.

In realtà, l’impostazione culturale ancor oggi presente nella legislazione di tutela del patrimonio culturale
e nell’ordinamento giuridico italiano si è formata nello Stato della Chiesa a cominciare del XV secolo, con la valorizzazione della tradizione classica attraverso strumenti giuridici di salvaguardia e con la costituzione di un sistema organico di pubblica tutela delle opere di antichità ed arte, sistema che – successivamente – è stato ripreso e fatto proprio dagli altri Stati.
La legislazione degli altri Stati preunitari si è quindi articolata e specializzata in maniera diversificata sulla tutela dei monumenti storico-artistici e sulla disciplina degli scavi archeologici (Regno di Napoli), sul regime giuridico del commercio degli oggetti d’arte e di antichità (Toscana), sull’attività amministrativa di conservazione e di catalogazione (Repubblica Veneta) e sul regime di esportazione delle opere storico-artistiche (Milano).

Nella tutela dell’Opera dell’architetto si distinguono i governatori delle Province Toscane, ad esempio, che tentano una tutela del principio dell’autenticità dell’opera architettonica, prevedendo che:
“in avvenire nissuna persona di qualsivoglia stato, grado o conditione ardisca o presuma in alcun modo rimuovere, cancellare o in tutto o in parte oscurare, o altrimenti offendere le Armi, Insegne, Imprese, Titoli, Inscrittioni, o altre memorie esistenti sopra le Porte, Finestre, Cantonate, Archi o altri luoghi di fuora apparenti di qual si voglia Palazzo, Casamento, Edifitio o Muraglia così publica come privata, ancorchè per qual si voglia causa havesse acquistato o acquistasse in l’avvenire il dominio o patronato di simile edifitio et muraglia […] che nessuno ardisca o presuma imprimere, o in alcun modo apporre in qualsivoglia luogo di fuora apparente di dette fabbriche et edifitii alcuna sua Arme o altra memoria in compagnia di quella del fondatore et construttore si tal muraglia, quantunque la linea o casata sua fusse mancata o estinta”.